Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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della domanda d’asilo (par. 3). Tale disposizione corrisponde in larga misura all’articolo 18 del regolamento Dublino III, con alcune precisazioni.

Lo Stato Dublino competente è obbligato a riprendere in carico anche i cittadini stranieri ammessi che hanno presentato domanda d’asilo in un altro Stato Dublino o vi soggiornano irregolarmente (par. 1 lett. c). Si precisa inoltre che, in linea di principio, il minore è preso in carico con i propri familiari anche se non è personalmente un richiedente. A tal fine non è necessario un consenso scritto (par. 2). Il paragrafo 3 rimanda al nuovo regolamento sulla procedura d’asilo dell’UE.

Art. 37 Cessazione delle competenze

La disposizione sul trasferimento della competenza per i richiedenti l’asilo tra gli Stati Dublino è stata precisata. Finora tale disposizione figurava nell’articolo 19 del regolamento Dublino III.

La nuova disposizione stabilisce i casi in cui uno Stato Dublino riacquista competenza per la procedura d’asilo: se rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, decide di entrare nel merito ai sensi dell’articolo 35, ritiene che trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente sia contrario all’interesse superiore del minore o non trasferisce l’interessato verso lo Stato Dublino competente entro i termini previsti (par. 1).

Secondo i paragrafi 2 e 3, a seguito dell’esame di una domanda alle frontiere esterne Schengen l’obbligo di ripresa in carico cessa 15 mesi dopo che una decisione di rigetto sia divenuta definitiva. Se la persona presenta domanda d’asilo scaduti questi 15 mesi, quest’ultima è considerata una nuova domanda e dà pertanto inizio a una nuova procedura Dublino. Se entro tale termine la persona interessata presenta una domanda d’asilo in un altro Stato Dublino e alla scadenza del termine di 15 mesi è pendente una procedura di ripresa in carico, la competenza cessa solo quando la procedura di ripresa in carico è conclusa o quando è scaduto il termine per il trasferimento ai sensi dell’articolo 46.

L’obbligo di ripresa in carico cessa qualora sia stabilito (ora con iscrizione nel sistema di ingressi/uscite EES o Eurodac) che la persona interessata ha lasciato il territorio dello Stato Dublino da almeno nove mesi, a prescindere dal fatto che l’uscita sia avvenuta su base volontaria o in virtù di una decisione di allontanamento (par. 4). Se la persona presenta nuovamente una domanda d’asilo, quest’ultima è considerata una nuova domanda e dà pertanto inizio a una nuova procedura Dublino (par. 5).

Capo V Procedure (art. 38–50)

Sezione I Avvio della procedura (art. 38)

Art. 38 Avvio della procedura

La procedura per la determinazione dello Stato Dublino competente per l’esame della domanda d’asilo viene avviata, come finora, non appena la domanda d’asilo è regi-