Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
purché ciò sia nell’interesse superiore del minore (par. 2). Occorre accertare nel singolo caso se il parente o i parenti possono occuparsi del minore (par. 3). Chi è considerato un familiare ai sensi dell’articolo 25 è definito all’articolo 2 paragrafo 8. I fratelli e le sorelle non rientrano in questa definizione e sono pertanto espressamente menzionati nel presente articolo. Se familiari, fratelli o sorelle o parenti soggiornano in più di uno Stato Dublino, lo Stato Dublino competente è determinato sulla base dell’interesse superiore del minore (par. 4). Se non è possibile rintracciare un parente, è competente lo Stato Dublino in cui la domanda d’asilo è stata registrata per la prima volta, sempreché ciò sia in linea con l’interesse superiore del minore (par. 5).
Art. 26 Familiari che soggiornano legalmente in uno Stato membro
Il paragrafo 1 disciplina la competenza di uno Stato Dublino se un familiare ha già diritto alla protezione internazionale in uno Stato Dublino o vi risiede legalmente in virtù di un permesso di soggiorno di lunga durata. Per determinare la competenza è tuttavia necessario che le persone interessate desiderino esplicitamente il ricongiungimento familiare e forniscano il loro consenso per iscritto.
Secondo il paragrafo 2, l’esame della domanda compete allo Stato membro in cui il familiare è stato precedentemente autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale, ma in seguito ne ha acquisito la cittadinanza. Anche in questo caso è necessario il consenso scritto delle persone interessate. Chi è un familiare è definito, anche qui, dall’articolo 2 paragrafo 8.
Le competenze di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai figli nati dopo l’arrivo del familiare nel territorio degli Stati membri (par. 3).
Art. 27 Familiari richiedenti protezione internazionale
Questo criterio di competenza disciplina la situazione in cui la procedura d’asilo di un familiare del richiedente l’asilo non è ancora conclusa in un altro Stato Dublino. Il regime è conforme all’articolo 10 dell’attuale regolamento Dublino III.
Come nel caso dell’articolo 16, anche in questo caso è necessario il consenso scritto delle persone interessate.
Art. 28 Procedura familiare
Questo articolo corrisponde in larga misura all’articolo 11 del vigente regolamento Dublino III e disciplina la competenza nel caso in cui più familiari o fratelli o sorelle minorenni non coniugati presentino contemporaneamente una domanda d’asilo nello stesso Stato Dublino.
Art. 29 Rilascio di titoli di soggiorno o visti
Come finora, uno Stato Dublino è competente per l’esame della domanda d’asilo se ha precedentemente rilasciato alla persona interessata un titolo di soggiorno o un visto.
Questo articolo corrisponde in larga misura all’articolo 12 dell’attuale regolamento Dublino III. Tuttavia, vi è una differenza nel paragrafo 4. Se il richiedente l’asilo è titolare di un titolo di soggiorno o di un visto scaduto da meno di tre anni o 18 mesi