Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
(in precedenza due anni per il titolo di soggiorno e sei mesi per il visto), si applicano i criteri di competenza di cui ai paragrafi 1–3. La competenza passa quindi allo Stato Dublino in cui è stata presentata la domanda d’asilo solo dopo tre anni. Viene meno anche l’attuale condizione secondo cui la persona interessata nel frattempo non può aver lasciato lo spazio Dublino.
Inoltre, lo Stato Dublino rimane competente per la domanda d’asilo anche nel caso in cui il titolo di soggiorno o il visto sia stato ottenuto fraudolentemente, salvo che la frode sia successiva al rilascio del titolo di soggiorno o del visto (par. 5).
Art. 30 Diplomi o altre qualifiche
Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda, purché la domanda sia registrata meno di sei anni dopo il rilascio del diploma o della qualifica.
Se il richiedente possiede più diplomi o qualifiche rilasciati da istituti di istruzione di diversi Stati membri, la competenza è assunta dallo Stato membro che ha rilasciato il diploma o la qualifica a seguito del periodo di studio più lungo; se i periodi di studio sono identici, dallo Stato membro in cui è stato ottenuto il diploma o la qualifica più recente.
Art. 31 Ingresso con esenzione dal visto
Questa disposizione disciplina la competenza per l’esame di una domanda d’asilo nel caso in cui la persona interessata sia entrata nel rispettivo Stato Dublino in esenzione dal visto. Corrisponde all’articolo 14 del vigente regolamento Dublino III. Se la persona interessata si reca in un altro Stato Dublino in cui è dispensata dal visto e vi presenta domanda d’asilo, tale altro Stato Dublino è competente per l’esame della domanda d’asilo in quanto Stato dell’ultimo ingresso in esenzione dal visto (par. 2).
Art. 32 Domanda fatta nella zona di transito internazionale di un aeroporto
Questo articolo disciplina la competenza di uno Stato Dublino per i casi in cui la domanda d’asilo è presentata nell’area di transito di un aeroporto. La disposizione corrisponde all’articolo 15 del regolamento Dublino III.
Art. 33 Ingresso
Ai sensi di questa disposizione, è competente per l’esame della domanda d’asilo lo Stato Dublino la cui frontiera esterna Schengen è stata valicata illegalmente dal richiedente l’asilo. Tale principio è già contenuto nell’articolo 13 del regolamento Dublino III. Il periodo trascorso il quale cessa la competenza dopo l’ingresso illegale è prolungato da 12 a 20 mesi (par. 1), anche per i richiedenti l’asilo che sono stati sbarcati nel territorio di uno Stato membro a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso. Tuttavia, detta competenza cessa se la domanda è registrata più di 12 mesi dopo la data di sbarco (par. 2).