Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

in virtù di un accordo bilaterale tra lo Stato Dublino contributore e lo Stato membro beneficiario (ai fini del rimpatrio) (lett. a).

– Contributi finanziari destinati principalmente ad azioni connesse al settore della migrazione, dell’accoglienza, dell’asilo, della reintegrazione pre-partenza, della gestione delle frontiere e del sostegno operativo negli Stati terzi o per progetti in Paesi di transito e di provenienza, compresi i programmi di sostegno al rimpatrio volontario e alla reintegrazione (lett. b; si veda in merito anche l’art. 64 regolamento AMMR).

– Misure di solidarietà alternative nel settore della migrazione, dell’accoglienza, dell’asilo, del rimpatrio e della reintegrazione e gestione delle frontiere, con un’attenzione particolare al sostegno operativo, allo sviluppo di capacità, ai servizi, al sostegno al personale, alle strutture e alle attrezzature tecniche (lett. c; si veda in merito anche l’art. 65 regolamento AMMR).

Sulla base della Relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione (si veda in merito il commento dettagliato all’art. 9), vengono individuati gli Stati Dublino che necessitano di sostegno a titolo della riserva annuale di solidarietà (si veda in merito il commento all’art. 58 regolamento AMMR). Possono richiedere un sostegno dalla riserva annuale di solidarietà anche gli Stati Dublino individuati nella relazione come non bisognosi di sostegno (si veda in merito il commento all’art. 59 regolamento AMMR).

Il paragrafo 2 lettera b disciplina le attività per le quali possono essere utilizzati i contributi finanziari per progetti in Paesi terzi (p. es. migliorare la capacità d’asilo e accoglienza, promuovere la migrazione legale o sostenere i programmi di rimpatrio volontario).

Art. 57 Atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di

solidarietà

Sulla base della proposta della Commissione (art. 12) e conformemente al ciclo di impegni condotto in occasione del forum di alto livello (art. 13), il Consiglio dell’UE adotta, su base annua, prima della fine di ogni anno civile, un atto di esecuzione che istituisce la riserva annuale di solidarietà. L’atto di esecuzione specifica il numero di riferimento delle ricollocazioni e dei contributi finanziari necessari per la riserva annuale di solidarietà a livello dell’Unione e gli impegni specifici assunti da ciascuno Stato membro (par. 1).

Stabilisce inoltre, se necessario, la percentuale indicativa della riserva annuale di solidarietà che può essere messa a disposizione degli Stati membri sottoposti a pressione migratoria a causa di un numero elevato di arrivi derivanti da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio. Può altresì individuare altre forme di solidarietà conformemente all’articolo 56 paragrafo 2 lettera c (par. 2).

I contributi degli Stati Dublino alla riserva annuale di solidarietà si basano sulla proposta della Commissione europea e sulla quota equa obbligatoria («fair share», par. 3) calcolata secondo la chiave di riferimento di cui all’articolo 66 e all’allegato I del regolamento AMMR. La chiave di riferimento si basa per il 50 per cento sull’entità della popolazione e per il 50 per cento sul PIL totale di ciascuno Stato Dublino.