Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
mediche eventualmente necessarie. I paragrafi 1 e 3–5 restano invariati a livello di contenuto.
Il paragrafo 2 contiene un elenco non esaustivo delle informazioni da trasmettere allo Stato Dublino competente prima del trasferimento. La lettera b corrisponde alla formulazione attuale dell’articolo 31 paragrafo 2 del regolamento Dublino III. Le lettere a e c corrispondono alla precedente disposizione del regolamento Dublino III (cfr. art. 31 par. 2 lett. a e c), tuttavia per entrambe vi è un’aggiunta relativa all’interesse superiore del minore. La lettera d stata integrata dal punto di vista linguistico e sono state aggiunte due nuove lettere (e ed f). La lettera e prevede che siano trasmesse anche le informazioni raccolte nell’ambito della procedura di accertamento (art. 17 regolamento sugli accertamenti). La lettera f prevede che sia comunicata qualsiasi altra informazione pertinente.
Art. 49 Scambio di informazioni sulla sicurezza prima del trasferimento
Questa disposizione è ora inserita nel regolamento AMMR. Se la persona da trasferire costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico di uno Stato Dublino dopo che la competenza è già stata accertata, il trasferimento può aver luogo a condizione che in precedenza siano state scambiate le informazioni relative alla sicurezza. Le autorità competenti dello Stato Dublino di ricollocazione devono essere informate del rischio per la sicurezza. Le informazioni sono condivise tra le autorità di contrasto o altre autorità competenti degli Stati Dublino attraverso i canali esistenti. In caso di segnalazione di una persona nel sistema d’informazione Schengen (SIS), lo scambio di dati avviene tramite l’ufficio SIRENE. In Svizzera lo scambio di dati avviene in tutti gli altri casi attraverso la Centrale operativa e di allarme fedpol, che determina il canale di comunicazione pertinente caso per caso.
Art. 50 Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento
Prima di un trasferimento, tra gli Stati Dublino possono essere scambiati dati sanitari mediante un certificato sanitario comune a fini di assistenza sanitaria. Lo scambio di tali dati avviene soltanto previo consenso esplicito del richiedente o del suo rappresentante e solamente tra operatori sanitari. Tale disposizione corrisponde in larga misura all’articolo 32 del vigente regolamento Dublino III e subisce solo lievi modifiche linguistiche al paragrafo 1.
Capo VI Cooperazione amministrativa (art. 51–54)
Art. 51 Scambio di informazioni
Questa disposizione disciplina lo scambio di dati personali tra gli Stati Dublino mediante richieste di trasmissione di informazioni e corrisponde in larga misura all’articolo 34 del vigente regolamento Dublino III. Sono state apportate leggere modifiche ai paragrafi 1–3 e 5. Alcuni paragrafi dell’articolo 34 del regolamento Dublino III non sono stati ripresi nel regolamento AMMR.
Lo scambio di informazioni avviene, come finora, su richiesta di uno Stato Dublino e per fini specifici (p. es. esame della domanda d’asilo; par. 1 e 6). Nel paragrafo 1 è