Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

aggiunta la lettera d, secondo la quale una richiesta di comunicazione di informazioni può essere presentata anche in relazione all’esecuzione di una decisione di rimpatrio. I dati vengono trasmessi tramite «DubliNet». Il paragrafo 2 disciplina i dati che possono essere trasmessi. Riguardo ai dati biometrici è ora inserito il rimando ai dati rilevati nell’ambito dell’Eurodac (lett. c). Nel paragrafo 3 è stata eliminata la condizione secondo cui la trasmissione dei dati può avvenire soltanto con il consenso scritto della persona interessata. Tuttavia, è stato aggiunto che il richiedente deve essere informato in anticipo circa le informazioni specifiche richieste e il motivo della richiesta.

Il termine di risposta dello Stato Dublino interpellato è stato ridotto da cinque a tre settimane (par. 5). Per il resto, la disposizione rimane invariata e corrisponde all’articolo 34 paragrafo 5 del regolamento Dublino III.

I paragrafi 4 (obbligo di motivazione), 6 (designazione delle autorità), 7 (utilizzo dei dati) e 8 (obbligo di rettifica) corrispondono nella sostanza ai rispettivi paragrafi dell’articolo 34 del regolamento Dublino III.

I paragrafi 9 (diritto di informazione), 11 (periodo di conservazione) e 12 (controllo) dell’articolo 34 del regolamento Dublino III sono stati eliminati. Il paragrafo 10 (registro) dell’articolo 34 regolamento Dublino III corrisponde al paragrafo 9 dell’articolo 51 regolamento AMMR.

Art. 52 Autorità competenti e risorse

Ai sensi di questa disposizione, gli Stati Dublino sono tenuti a indicare le rispettive autorità competenti per l’attuazione della procedura Dublino. Questo articolo corrisponde all’articolo 35 del vigente regolamento Dublino III e con il regolamento AMMR ha subito solo modifiche linguistiche minori. Ora si stabilisce esplicitamente che le autorità devono tutelare i diritti procedurali e fondamentali e garantire una procedura rapida per il ricongiungimento con familiari.

Art. 53 Accordi amministrativi

Gli Stati Dublino possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali per migliorare la cooperazione Dublino. Dal punto di vista dei contenuti, questa disposizione corrisponde essenzialmente all’articolo 36 del vigente regolamento Dublino III. I paragrafi 3–5 sono stati ripresi senza modifiche materiali. Soltanto i paragrafi 1 e 2 subiscono modifiche minori. Il paragrafo 1 stabilisce che possono essere conclusi accordi amministrativi anche per i contributi di solidarietà versati a norma della parte IV del regolamento AMMR (lett. c). Il paragrafo 2 consente di mantenere gli accordi conclusi prima dell’applicazione del regolamento AMMR. Ora il paragrafo rimanda sia al regolamento Dublino II sia al regolamento Dublino III.

Art. 54 Rete di unità competenti

L’EUAA organizzerà e gestirà una o più reti delle autorità competenti con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione pratica, compresi i trasferimenti, e lo scambio di informazioni tra gli Stati Dublino, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.