Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

Frontex e altri organismi, uffici e agenzie pertinenti dell’UE possono essere rappresentati, se necessario, in una o più reti.

Capo VII Conciliazione (art. 55)

Art. 55 Conciliazione

La procedura di conciliazione di cui all’articolo 36 del regolamento Dublino III è modificata in questo articolo.

La procedura di conciliazione viene avviata se uno o più Stati Dublino incontrano difficoltà nella loro cooperazione Dublino. D’ora in poi gli Stati interessati dovranno dapprima consultarsi al fine di trovare soluzioni adeguate (par. 1).

Inoltre, non vi è più alcun obbligo di tenere conto della soluzione proposta dal comitato. Qualora non si trovi alcuna soluzione bilaterale, la Commissione europea può avviare nuove consultazioni per trovare una soluzione comune. Può altresì formulare raccomandazioni rivolte agli Stati Dublino interessati (par. 2). Tale procedura lascia impregiudicati i termini previsti dal regolamento in casi individuali.

Restano impregiudicati i poteri della Commissione europea di vigilare sull’applicazione del diritto dell’UE in forza degli articoli 258 e 260 TFUE. Inoltre, gli Stati Dublino interessati hanno la possibilità di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia dell’Unione europea in conformità dell’articolo 273 TFUE o di adire la Corte di giustizia in conformità dell’articolo 259 TFUE.

Sebbene sia contenuta nella parte III del regolamento AMMR, per la Svizzera questa disposizione non è rilevante ai fini Dublino. Per gli Stati associati all’acquis di Dublino, l’AAD prevede una procedura di conciliazione specifica.

2.3.4 Parte IV – Solidarietà (art. 56–71) (non rilevante ai fini Dublino)

Capo I Meccanismo di solidarietà (art. 56–66)

Art. 56 Riserva annuale di solidarietà

Oltre al pacchetto di strumenti permanenti dell’UE a sostegno degli Stati Dublino nel settore della migrazione, la riserva annuale di solidarietà istituita dall’articolo 56 è lo strumento principale delle misure di solidarietà previste dal regolamento AMMR (si veda in merito il commento all’art. 12 regolamento AMMR).

La riserva annuale di solidarietà è costituita da tre tipi di misure di solidarietà equivalenti. Gli Stati Dublino possono stabilire autonomamente quali prestazioni di solidarietà desiderano fornire (art. 56 par. 2 lett. a–c regolamento AMMR).

– Ricollocazione a norma degli articoli 67 e 68 di persone che hanno richiesto protezione internazionale o che già beneficiano di protezione internazionale