Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Come in precedenza, il termine massimo per il trasferimento è di sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico o dalla decisione definitiva su un ricorso avente effetto sospensivo. Lo Stato membro che ha accettato una richiesta presentata sulla base degli articoli 25–28 e 34 deve trasferire questi richiedenti in via prioritaria. Indipendentemente da questo termine di sei mesi, il trasferimento di cittadini di Stati terzi effettuato a fini di ricollocazione nell’ambito di misure di solidarietà deve avvenire entro quattro settimane al massimo (par. 1 terzo comma in combinato disposto con l’art. 67 par. 11).
Rimane applicabile il principio per cui, in caso di superamento dei termini per il trasferimento, la competenza ritorna allo Stato membro che provvede al trasferimento (par. 2 primo comma), così come la proroga del termine di sei mesi fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della carcerazione dell’interessato. L’attuale termine massimo di 18 mesi per il trasferimento Dublino (art. 29 par. 2 regolamento Dublino III) può essere prorogato fino a un massimo di tre anni se durante la procedura Dublino l’interessato, o un familiare che doveva essere trasferito insieme a esso, è fuggito, si oppone fisicamente al trasferimento, si rende intenzionalmente inidoneo al trasferimento o non soddisfa i requisiti medici per il trasferimento. Se l’interessato è nuovamente a disposizione delle autorità, lo Stato Dublino che provvede al trasferimento dispone di un periodo di tre mesi per effettuare il trasferimento verso lo Stato Dublino competente, anche se il tempo che rimane per il trasferimento è inferiore a tre mesi (par. 2).
I paragrafi 3 e 4 corrispondono materialmente invariati alla vigente disposizione di cui all’articolo 29 paragrafi 3 e 4 del regolamento Dublino III.
Art. 47 Costi del trasferimento
Questa disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 30 del vigente regolamento Dublino III. Viene modificato soltanto il paragrafo 1, mentre i paragrafi 2 e 3 rimangono invariati. In linea di principio, i costi del trasferimento sono a carico dello Stato Dublino che provvede al trasferimento. Il regolamento AMMR prevede tuttavia che gli Stati Dublino ricevano dall’AMIF un contributo finanziario di 10 000 euro per persona trasferita (art. 20 regolamento [UE] 2021/114738) (par. 1). Poiché l’UE ha designato questo fondo come non rilevante ai fini Schengen, la Svizzera non vi partecipa e pertanto non riceve alcun contributo per il trasferimento; in compenso, non deve versare alcun contributo al fondo.
Art. 48 Scambio di informazioni utili prima del trasferimento
Questa disposizione disciplina l’obbligo di scambiare informazioni rilevanti prima di un trasferimento e corrisponde ampiamente all’articolo 31 dell’attuale regolamento Dublino III. Attraverso l’attuale canale di trasmissione elettronica dei dati «DubliNet» (art. 18 regolamento [CE] n. 1560/2003) vengono trasmessi unicamente i dati personali del richiedente l’asilo da trasferire che consentono alle autorità competenti per l’asilo del rispettivo Stato Dublino di prendere in carico la persona e fornirle le cure
38 Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione; GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1.