Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
stessa non può richiedere di essere assegnata a uno specifico Stato Dublino di ricollocazione. Lo Stato Dublino può tenere conto dell’esistenza di legami significativi tra la persona interessata e lo Stato Dublino di ricollocazione (basati per esempio su motivi familiari o culturali). Lo Stato Dublino beneficiario dà alle persone da ricollocare l’opportunità di fornire informazioni circa l’esistenza di legami significativi con Stati Dublino specifici e di presentare informazioni e documenti pertinenti per determinare tali legami. Ciò non implica tuttavia il diritto di scegliere uno specifico Stato Dublino di ricollocazione (par. 3). Gli Stati Dublino devono inoltre garantire che le famiglie non vengano separate e che i familiari siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato Dublino (par. 6).
Lo Stato Dublino beneficiario informa la persona interessata prima della ricollocazione verso l’altro Stato Dublino (par. 5).
Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione (par. 4).
Lo Stato Dublino beneficiario trasmette ogni informazione e documento pertinente allo Stato di ricollocazione, a mezzo di un modulo standardizzato. Lo Stato di ricollocazione verifica che non vi siano motivi fondati per ritenere che la persona interessata costituisca una minaccia per la sicurezza interna. Esso può verificare tali informazioni anche nell’ambito di un colloquio personale. L’interessato viene debitamente informato dello scopo del colloquio (par. 8). Se non sussistono motivi fondati per ritenere che la persona interessata costituisca una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato di ricollocazione conferma entro una settimana l’intenzione di ricollocarla. Se invece constata che la persona in questione costituisce una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato di ricollocazione deve informare lo Stato Dublino beneficiario entro una settimana (al massimo due settimane). In tali casi, la ricollocazione in genere non avviene. La mancata reazione entro i termini da parte dello Stato di ricollocazione comporta l’obbligo di ricollocare l’interessato (par. 9).
Lo Stato Dublino beneficiario deve notificare per iscritto alla persona interessata la decisione di trasferimento (decisione di non entrata nel merito della domanda d’asilo) al più tardi due giorni prima del trasferimento. Se la persona interessata ha diritto alla protezione internazionale, la decisione di trasferimento è notificata una settimana prima del trasferimento (par. 10). Il trasferimento avviene, in linea di principio, entro quattro settimane (par. 11).
Le corrispondenti disposizioni della procedura Dublino si applicano anche alla procedura di ricollocazione (nel concreto: art. 42 par. 3–5 [notifica della decisione di trasferimento, in particolare la possibilità di impugnazione], art. 43 [mezzi di ricorso], art. 44 [carcerazione Dublino], art. 46 par. 1 e 3 [termini di trasferimento], art. 47 par. 2 e 3 [costi del trasferimento] nonché art. 48 [scambio di informazioni prima del trasferimento] e art. 50 [scambio di dati sanitari]).
Art. 68 Procedura successiva alla ricollocazione
Questa disposizione disciplina la procedura da seguire dopo che lo Stato di ricollocazione ha ripreso in carico la persona interessata dallo Stato Dublino beneficiario. Lo Stato di ricollocazione informa lo Stato Dublino beneficiario, l’EUAA e il coordina-