Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Gli Stati Dublino sono liberi di scegliere le misure di solidarietà o di combinarle. Gli Stati Dublino che si impegnano per misure di solidarietà alternative devono indicarne il valore finanziario (par. 4).

Art. 58 Informazioni sull’intenzione di avvalersi della riserva annuale di

solidarietà da parte di uno Stato membro individuato nella decisione della Commissione come soggetto a pressioni migratorie

Uno Stato Dublino che, nella decisione di cui all’articolo 11, sia stato individuato come bisognoso di sostegno a titolo della riserva annuale di solidarietà e abbia intenzione di avvalersi di quest’ultima, può informare la Commissione europea e il Consiglio (tipo e livello delle misure di solidarietà, motivazione; par. 1 e 2). La Commissione ne informa il Parlamento europeo. Dopo il ricevimento di tale informazione, lo Stato membro interessato ha accesso alla riserva annuale di solidarietà (cfr. art. 60). Entro 10 giorni dal ricevimento delle informazioni il coordinatore UE della solidarietà convoca il forum di livello tecnico (par. 3).

Art. 59 Notifica della necessità di avvalersi della riserva annuale di

solidarietà da parte di uno Stato membro che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie

Gli Stati Dublino che, nella decisione di cui all’articolo 11, sono stati individuati come non bisognosi di sostegno possono comunque chiedere il sostegno a titolo della riserva annuale di solidarietà, qualora si ritengano soggetti a pressioni migratorie, e ne danno comunicazione alla Commissione europea e al Consiglio. La Commissione europea provvede quindi a informare il Parlamento europeo (par. 1). La notifica deve essere debitamente motivata. Devono essere indicati anche il tipo e il livello delle misure di solidarietà richieste (par. 2). EUAA, Frontex e FRA nonché lo Stato membro interessato possono assistere la Commissione europea nel redigere la valutazione della pressione migratoria (par. 3).

Spetta in primo luogo alla Commissione europea decidere se autorizzare o negare l’accesso alla riserva di solidarietà allo Stato Dublino richiedente (par. 4). Il Consiglio e il Parlamento europeo devono essere informati della decisione della Commissione europea (par. 5). Entro due settimane dalla trasmissione della decisione della Commissione, il coordinatore UE della solidarietà convoca il forum di livello tecnico per rendere operative le misure di solidarietà (par. 6).

Il Consiglio dell’UE può tuttavia revocare la decisione positiva della Commissione europea mediante un atto di esecuzione adottato entro due settimane e negare allo Stato Dublino richiedente l’accesso alla riserva di solidarietà (p. es. per capacità insufficienti; par. 6). In questi casi si applica l’articolo 13 paragrafo 4 del regolamento AMMR e il forum di solidarietà dell’UE di alto livello è convocato entro una settimana dalla decisione della Commissione. Nel caso in cui la Commissione respinga la richiesta di uno Stato membro di essere considerato soggetto a pressioni migratorie, questo può presentare alla Commissione europea e al Consiglio una nuova notifica (par. 7).