Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Art. 76 Ambito di applicazione territoriale

La disposizione secondo cui, per quanto riguarda la Francia, il regolamento AMMR si applica unicamente al suo territorio europeo corrisponde a livello di contenuto all’articolo 43 del vigente regolamento Dublino III e non subisce alcuna modifica.

Art. 77 Procedura di comitato

Il comitato assiste la Commissione europea nell’adozione di atti di esecuzione nel quadro della cosiddetta «procedura di esame». Il contenuto corrisponde all’articolo 44 del vigente regolamento Dublino III e non subisce alcuna modifica.

Art. 78 Esercizio della delega

Questa disposizione disciplina l’adozione di atti delegati da parte della Commissione europea. Essa corrisponde nella sostanza all’articolo 45 del vigente regolamento Dublino III e subisce solo lievi modifiche.

Il paragrafo 1 corrisponde al paragrafo 1 dell’articolo 45 del vigente regolamento Dublino III. I paragrafi 2 e 3 si limitano ad aggiornare i riferimenti ad altri articoli. Il nuovo paragrafo 4 stabilisce che prima di adottare un atto delegato la Commissione europea consulta esperti designati. I paragrafi 5 e 6 corrispondono ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 45 del regolamento Dublino III e non subiscono modifiche a livello di contenuto.

Art. 79 Monitoraggio e valutazione

Questa disposizione disciplina il monitoraggio e la valutazione del regolamento AMMR da parte della Commissione europea e corrisponde nella sostanza all’articolo 46 del vigente regolamento Dublino III. Vi si stabilisce che la Commissione europea riesamina ogni anno le misure di solidarietà di cui ai capi I a III della parte IV e presenta una relazione sull’attuazione delle misure stabilite. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione europea riesamina inoltre periodicamente (almeno ogni tre anni) le cifre di cui all’articolo 12 paragrafo 2 lettere a e b. Nell’ambito di tale verifica valuta altresì se sia opportuno modificare la definizione di «familiari».

Infine, al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento AMMR e successivamente ogni cinque anni, la Commissione europea effettua una valutazione di quest’ultimo.

Art. 80 Statistiche

Gli Stati Dublino trasmettono a Eurostat dati statistici sull’applicazione del regolamento AMMR. Questa disposizione corrisponde nella sostanza all’articolo 47 del vigente regolamento Dublino III e non subisce modifiche materiali.