Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
2.3.6 Parte VI – Modifiche di altri atti giuridici dell’Unione (art. 81–82) (non rilevante ai fini Dublino)
Art. 81 Modifiche del regolamento (UE) 2021/1147
Il regolamento AMMR adegua gli articoli 2, 15, 20, 35 paragrafo 2 e gli allegati II e VI del regolamento (UE) 2021/1147. Tuttavia, il regolamento UE non fa parte dell’acquis di Schengen o Dublino e pertanto non è applicabile alla Svizzera.
Art. 82 Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060
Il regolamento AMMR adegua gli articoli 36 e 63 paragrafi 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/106042.
Le modifiche sono necessarie perché le misure di solidarietà previste dal regolamento AMMR sono finanziate tramite lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Fondo BMVI).
L’articolo 36 ha un nuovo paragrafo 3 bis, il quale stabilisce che non è concesso alcun contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica a sostegno delle azioni di solidarietà. L’articolo 63 paragrafo 6 è completato con un nuovo comma secondo il quale il primo comma di tale paragrafo non si applica al sostegno fornito alle azioni di solidarietà. All’articolo 63 paragrafo 7 è aggiunto un quarto comma: se un programma è modificato per introdurre un sostegno finanziario alle azioni di solidarietà, l’ammissibilità delle spese relative a tale modifica può decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo.
2.3.7 Parte VII – Disposizioni transitorie e finali (art. 83–85)
Art. 83 Abrogazione del regolamento (UE) 604/2013
Il regolamento Dublino III è abrogato non appena il regolamento AMMR trova applicazione alla procedura Dublino ai sensi dell’articolo 85 (24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento AMMR). I riferimenti al regolamento Dublino III abrogato si applicano anche al nuovo regolamento AMMR. Il regolamento di esecuzione 1560/2003 del regolamento Dublino II rimane in vigore fino a quando non venga modificato da atti di esecuzione dell’Unione europea.
42 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/435, GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1.