Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
tore UE della solidarietà dell’avvenuto trasferimento (par. 1). Lo Stato di ricollocazione applica la procedura Dublino. Qualora non sia possibile determinare uno Stato Dublino competente ai sensi dei pertinenti criteri, lo Stato di ricollocazione è competente per l’applicazione della procedura d’asilo e indica la propria competenza nell’Eurodac (par. 2). Ciò vale anche nel caso in cui, in base ai criteri Dublino, lo Stato beneficiario sarebbe competente per la domanda d’asilo e anche per eventuali domande d’asilo che la persona interessata potrebbe presentare successivamente (par. 3). Se è stato ricollocato un beneficiario di protezione internazionale, non è necessaria nessuna procedura Dublino e lo Stato membro di ricollocazione gli concede automaticamente lo status di protezione internazionale (par. 4).
Art. 69 Procedura per le compensazioni di competenza di cui
all’articolo 63, paragrafi 1 e 2
Nell’ambito delle cosiddette «compensazioni Dublino», lo Stato Dublino beneficiario chiede a un altro Stato Dublino di assumere la competenza per l’esame di un determinato numero di domande d’asilo per le quali sarebbe inizialmente responsabile. Lo Stato contributore risponde alla richiesta entro 30 giorni e può decidere di accettare la competenza per l’esame di un numero inferiore di domande (par. 1 e 2). Se accetta la richiesta, indica la propria competenza nell’Eurodac (par. 3, cfr. anche l’art. 16 par. 3 regolamento Eurodac).
Art. 70 Altri obblighi
Gli Stati Dublino tengono regolarmente informata la Commissione europea e il coordinatore UE della solidarietà in merito alle misure di solidarietà attuate.
Capo III Sostegno finanziario fornito dall’Unione (art. 71)
Art. 71 Modifica del regolamento
Per ogni persona ricollocata, gli Stati UE-Dublino ricevono un sostegno finanziario pari a 10 000 euro, conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147.
2.3.5 Parte V – Disposizioni generali (art. 72–80) (rilevante ai fini Dublino)
Art. 72 Sicurezza e protezione dei dati
L’articolo disciplina la protezione dei dati. I paragrafi 2 e 3 corrispondono in larga misura alle vigenti disposizioni dell’articolo 38 paragrafi 1 e 2 del regolamento Dublino III.