Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Art. 84 Disposizioni transitorie

La disposizione relativa alle disposizioni transitorie corrisponde sostanzialmente alla vigente disposizione di cui all’articolo 41 del regolamento Dublino III. Se una domanda d’asilo è stata registrata dopo l’applicazione del regolamento AMMR, le fattispecie che riguardano la competenza di uno Stato Dublino per la procedura Dublino sono prese in considerazione anche se risalgono al periodo precedente l’applicazione del regolamento AMMR. Se una domanda d’asilo è stata registrata prima dell’applicazione del regolamento AMMR, la determinazione dello Stato Dublino competente avviene secondo il regolamento Dublino III.

Entro sei mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento AMMR, ogni Stato Dublino elabora sulla base del piano di attuazione comune della Commissione europea un proprio piano di attuazione nazionale che stabilisce le misure del regolamento AMMR e il relativo calendario di attuazione. Tale piano viene completato entro la data di applicazione del regolamento AMMR (par. 3).

Nell’ambito delle prime due relazioni di cui all’articolo 9, la Commissione europea presenta una relazione sullo stato di avanzamento dell’attuazione del piano di attuazione comune e dei piani di attuazione nazionali. In attesa di tali relazioni, la Commissione europea informa ogni sei mesi il Parlamento europeo e il Consiglio sullo stato di avanzamento dell’attuazione del piano di attuazione comune e dei piani di attuazione nazionali.

Art. 85 Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento AMMR entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all’entrata in vigore. La data di applicazione è il 1° luglio 2026; fino ad allora rimane applicabile il regolamento Dublino III.

Alcuni articoli si applicano già a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’AMMR. Si tratta, da un canto, dei seguenti articoli relativi alle misure di solidarietà:

– articolo 7 (approccio strategico alla gestione dell’asilo e della migrazione a livello nazionale);

– articolo 8 (strategia europea di gestione dell’asilo e della migrazione a lungo termine);

– articolo 9 (relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione);

– articolo 10 (informazioni per valutare la situazione migratoria complessiva, le pressioni migratorie, il rischio di pressioni migratorie o una situazione migratoria significativa);

– articolo 11 (decisione di esecuzione della Commissione che determina gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o in una situazione migratoria significativa);

– articolo 12 (proposta della Commissione di atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà);

– articolo 13 (forum dell’UE di alto livello sulla solidarietà);