Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
– articolo 14 (forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà);
– articolo 15 (coordinatore UE della solidarietà);
– articolo 56 (riserva annuale di solidarietà);
– articolo 57 (atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà).
Riguarda inoltre il formulario che l’EUAA redige per l’identificazione dei familiari (art. 22 par. 1 quarto comma), il potere della Commissione europea di adottare atti di esecuzione (art. 23 par. 7, 25 par. 6 e 7, 34 par. 3 e 4, 39 par. 3 secondo comma, 40 par. 4, 40 par. 8 secondo comma, 41 par. 5, 46 par. 1 quinto comma, 46 par. 4, 48 par. 4, 50 par. 1 secondo comma, 50 par. 5, 52 par. 4, 64 par. 3, 67 par. 14) e atti delegati (art. 78) così come le disposizioni transitorie (art. 84).
2.4 Commento ai singoli articoli del regolamento di crisi
2.4.1 Capo I – Disposizioni generali (art. 1)
Art. 1 Oggetto
Questa disposizione stabilisce a quali regolamenti UE è possibile derogare temporaneamente in situazioni di crisi o di forza maggiore e definisce cosa s’intende per situazioni di crisi. Definisce inoltre cosa s’intende per situazione in cui cittadini di Stati terzi e apolidi vengono strumentalizzati, per esempio quando uno Stato terzo o un attore non statale ostile favorisce o facilita i viaggi di cittadini di Stati terzi o apolidi verso le frontiere esterne Schengen con l’obiettivo di destabilizzare uno Stato membro.
Le misure temporanee adottate in caso di crisi devono essere necessarie e proporzionali.
2.4.2 Capo II – Governance (art. 2–7)
Art. 2 Richiesta motivata di uno Stato membro
Se uno Stato membro ritiene di trovarsi in una situazione di crisi o di forza maggiore, può presentare alla Commissione europea una richiesta volta a beneficiare di misure di solidarietà e di disposizioni pertinenti, per esempio deroghe dalla procedura Dublino.
Art. 3 Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce l’esistenza
di una situazione di crisi o di forza maggiore
La Commissione europea esamina la domanda e adotta una decisione di esecuzione. La valutazione avviene secondo i criteri di cui al paragrafo 4. Nel quadro della suddetta decisione di esecuzione, la Commissione europea deve indicare i motivi per cui