Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
le misure di sostegno previste dal pacchetto di strumenti (art. 6 par. 3 regolamento AMMR) non sono sufficienti per far fronte alla situazione.
Inoltre, la Commissione europea può raccomandare di prevedere una procedura accelerata per il riconoscimento della protezione internazionale a determinate categorie di richiedenti (art. 14).
Art. 4 Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio
che autorizza deroghe e stabilisce misure di solidarietà
Parallelamente all’adozione della decisione di esecuzione (art. 3), la Commissione europea presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. Il Consiglio dell’UE valuta la proposta e adotta una decisione di esecuzione che autorizza lo Stato membro interessato ad applicare le deroghe di cui agli articoli 10–13; se opportuno, istituisce inoltre il piano per la risposta di solidarietà, comprese le misure di solidarietà di cui lo Stato membro interessato può beneficiare per affrontare la situazione. Nella decisione di esecuzione il Consiglio dell’UE stabilisce inoltre il periodo durante il quale possono essere applicate le deroghe di cui agli articoli 10–13.
Art. 5 Durata
Il periodo per l’applicazione delle deroghe e delle misure di solidarietà è di tre mesi. Tale periodo può essere prorogato una sola volta per un periodo di tre mesi previa conferma da parte della Commissione europea che la situazione di crisi o di forza maggiore persiste (par. 1). Al termine di questo periodo, su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione europea può presentare una proposta di nuova decisione di esecuzione del Consiglio per prorogare le misure di un ulteriore periodo di tre mesi. Anche quest’ultima decisione di esecuzione può essere ulteriormente prorogata di tre mesi.
La durata totale dell’applicazione delle misure è al massimo di 12 mesi.
Art. 6 Monitoraggio
La Commissione europea e il Consiglio dell’UE monitorano costantemente l’eventuale persistenza di una situazione di crisi o di forza maggiore, tenendo conto inoltre, in particolare, del rispetto dei diritti fondamentali. Qualora ritenga che le circostanze siano cambiate, la Commissione europea propone al Consiglio dell’UE di abrogare la decisione di esecuzione. Se la situazione di crisi o di forza maggiore persiste, può anche proporre al Consiglio dell’UE di modificare o prorogare le misure. La Commissione europea presenta una relazione sull’efficacia delle misure ogni tre mesi dopo l’entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio.
Art. 7 Coordinatore UE della solidarietà
Il coordinatore UE della solidarietà è nominato dalla Commissione europea (art. 15 e 60 regolamento AMMR). Fra le altre cose, coordina e sostiene la comunicazione tra gli Stati membri e gli organismi e le agenzie coinvolti nell’attuazione del meccanismo di solidarietà. Svolge anche i compiti di cui all’articolo 7 del regolamento di crisi.