Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 80 pagine

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GE ritiene che la Svizzera non debba partecipare al meccanismo di solidarietà se le criticità attuative menzionate (coinvolgimento dei Cantoni, sostegno finanziario) non saranno affrontate in modo approfondito.

Coinvolgimento dei Cantoni nel processo decisionale sulla partecipazione al meccanismo di solidarietà AG, AR, BE, BS, GE, NE, SG, SH, SO, TI, UR e ZG nonché ASM ritengono indispensabile

che i Cantoni siano coinvolti nel processo decisionale relativo alla partecipazione della Svizzera al meccanismo di solidarietà. In questo contesto, AG e ASM suggeriscono di stabilire nell’articolo 113a AP-LAsi che i Cantoni siano coinvolti sin dall’inizio nel processo decisionale sull’applicazione del meccanismo di solidarietà nonché nelle decisioni relative alle misure da adottare. SG sottolinea che occorre rispettare e seguire i principi del federalismo. La partecipazione della Svizzera al meccanismo di solidarietà produrrebbe ripercussioni dirette sui Cantoni e comporterebbe un maggiore onere, in particolare per quanto riguarda gli alloggi e l’assistenza, la promozione dell’integrazione e l’esecuzione degli allontanamenti, perché ai Cantoni verrebbe assegnato un numero maggiore di richiedenti l’asilo. SH si aspetta che la Confederazione proceda in modo cauto e dopo aver sentito i Cantoni.

AR, BS, TI e UR suggeriscono di modificare di conseguenza l’articolo 114 capoverso 1 lettera b AP-LAsi. Anche GE suggerisce di modificare questa disposizione e propone che la lettera b si concluda con la specificazione «e con il consenso dei Cantoni interessati».

Considerando, in particolare, la forte pressione migratoria che grava sulla Svizzera e la tesa situazione finanziaria del bilancio federale e dei bilanci della maggior parte dei Cantoni, BE esprime un parere critico rispetto alla partecipazione della Svizzera al meccanismo di solidarietà. SG segnala anche il maggiore onere che ricadrebbe sui Cantoni (trasporto, trattamento, alloggio, assistenza ecc.). Anche GE, rispetto agli oneri supplementari che ne deriverebbero, osserva che le misure per l’armonizzazione delle procedure d’asilo richiedono un coordinamento tra la SEM e i Cantoni e che occorre prevedere costi supplementari anche per la Polizia cantonale di Ginevra. Aggiunge che dal rapporto esplicativo non emerge chiaramente la portata della partecipazione della Svizzera al meccanismo di solidarietà e rileva che gli oneri supplementari variano in base alla misura scelta e dal numero di persone assegnate al Cantone. Tutto ciò produrrebbe ripercussioni su strutture di alloggio e scolastiche già sotto pressione. Anche da questo punto di vista, secondo GE, si pone la questione della partecipazione ai costi da parte della Confederazione.

ZH chiede di specificare concretamente l’articolo 113a capoverso 1 lettera e AP-LAsi e di stabilire se le «misure di sostegno operative e tecniche» comprendono anche il sostegno nel campo dell’assistenza medica. Per esempio, se uno Stato Schengen/Dublino accogliesse numerosi feriti provenienti da una zona di guerra si scontrerebbe con i limiti relativi all’assistenza medica (personale, farmaci, dispositivi medici ecc.).

Dal momento che si tratta di uno strumento su base volontaria che costituisce una decisione di natura politica, BL preferisce non esprimere un parere definitivo sulla partecipazione della Svizzera al meccanismo di solidarietà. Tuttavia, rileva che la Svizzera, per la sua posizione geografica, è fortemente condizionata dall’efficacia della politica di migrazione e asilo dell’UE; di conseguenza, è nel suo interesse che questa funzioni e sia a prova di crisi. Rafforzare la cooperazione, secondo BL, è quindi anche nell’interesse della Svizzera.

PLR chiede che il regolamento di Dublino sia applicato sistematicamente, in modo da garantire il trasferimento dei richiedenti l’asilo che hanno già presentato una domanda in un altro Stato Dublino.