Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 80 pagine
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PEV, CSP, FIZ, OSAR e Plateforme Traite propongono di stralciare l’articolo 107a capoverso 4 AP-LAsi. PS e ACES aggiungono che l’articolo 43 del regolamento AMMR non rispetta gli obblighi di rango superiore del diritto internazionale né il diritto a un ricorso efficace, che devono invece continuare a essere garantiti. L’evidente limitazione dei motivi di ricorso è quindi da inquadrare come una concessione politica simbolica.
Inoltre, PS segnala che il diritto d’asilo prevede già una protezione giuridica limitata che consente, nella maggior parte dei casi, di adire un’unica istanza. Come ACES e OSAR, si oppone al recepimento esplicito dell’articolo 43 del regolamento AMMR e, di conseguenza, è favorevole allo stralcio dell’articolo 107a capoverso 4 AP-LAsi.
TAF segnala che, a oggi, la giurisprudenza della CGUE prodotta con il regolamento Dublino III in relazione alla portata dei controlli giudiziari sui motivi di ricorso – giurisprudenza finora dallo stesso recepita – non corrisponde a quanto previsto adesso dal regolamento AMMR. Essa, infatti, riconosce il diritto dei richiedenti l’asilo di invocare il motivo della scorretta applicazione delle disposizioni di tale regolamento per la determinazione dello Stato membro competente. TAF ha recepito questa giurisprudenza.
Prolungamento del termine di ricorso (art. 64a cpv. 2bis AP-LStrI)
Nell’ottica di una protezione giuridica efficace, I Verdi, PS, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP,
elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA,
Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf chiedono che i margini di manovra offerti dal regolamento AMMR siano sfruttati nell’interesse della garanzia della via giudiziaria in conformità con le norme costituzionali e che nella procedura Dublino sia introdotto un termine di ricorso di tre settimane. Inoltre, chiedono che i termini di ricorso siano uniformati a quelli della procedura ampliata o delle procedure di ricorso straordinario.
Per quanto concerne l’articolo 64a capoverso 2bisAP-LStrI, TAF chiarisce che attualmente la legge prevede un termine di cinque giorni per decidere sulla richiesta di effetto sospensivo, ma non stabilisce alcun termine, né di cinque giorni né di diversa durata, per il trattamento del ricorso nel merito. Ricorda inoltre che per le questioni che attengono al campo di applicazione della LStrI, a differenza di quelle coperte dalla LAsi (cfr. art. 111 lett. e LAsi), il diritto federale vigente non prevede la possibilità di decidere in composizione ridotta. Pertanto, di regola, il collegio è composto da tre giudici come previsto dall’articolo 21 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); una composizione, questa, che renderebbe ancora più difficile, se non impossibile, in particolare laddove sia stato disposto l’effetto sospensivo del ricorso, decidere entro cinque giorni lavorativi. Per questa ragione, TAF chiede che sia concesso un termine ordinatorio di un mese per decidere se accordare l’effetto sospensivo. Occorre inoltre introdurre una nuova lettera all’articolo 23 capoverso 2 LTAF che consenta al tribunale di decidere mediante giudice unico sui trasferimenti Dublino ai sensi dell’articolo 64a LStrI nei casi manifestamente fondati o manifestamente infondati.
Anche in riferimento all’articolo 107a capoverso 3 AP-LAsi, TAF osserva che, in linea di principio, è possibile decidere entro cinque giorni se il collegio è composto da un giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice; tuttavia, è molto difficile, se non impossibile, rispettare il termine di cinque giorni se il collegio è composto da tre giudici. Per questo motivo, si chiede se sia effettivamente opportuno inserire un rimando al termine di cinque giorni lavorativi nell’articolo 109 capoverso 3, così come proposto nell’articolo 107a capoverso 3 secondo periodo AP-LAsi, o se non sia meglio stralciare l’articolo 107a capoverso 3 secondo periodo AP-LAsi e mantenere lo status quo. In alternativa, è possibile sostituire «decide entro il termine di cui all’articolo 109 capoverso 3» con «decide in via prioritaria».