Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 80 pagine
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5.2. Decreto federale 2 (regolamento sul rimpatrio alla frontiera)
AG ribadisce che, dal momento che la procedura d’asilo all’aeroporto non è equivalente alla procedura d’asilo alle frontiere UE, la Svizzera, al momento, non è tenuta ad attuare alcuna procedura di ritorno sulla base di questo atto giuridico Schengen. Pertanto, al recepimento del regolamento non deve a suo avviso seguire alcuna trasposizione nel diritto nazionale. SO è invece favorevole a una sua trasposizione, ritenendo che, qualora fosse trasposto correttamente, il regolamento comporterebbe una diminuzione della migrazione irregolare, con le conseguenze positive che ne deriverebbero per i Cantoni in termini di sgravio. GE è nuovamente di altro avviso e propugna la non trasposizione nel diritto nazionale del regolamento sul rimpatrio alla frontiera, riconoscendo comunque, indipendentemente da ciò, il ruolo decisivo della cooperazione con i Paesi limitrofi, in particolare con la Francia.
USS, invece, ritiene problematico il fatto che il regolamento UE consenta agli Stati di attuare, nei confronti dei profughi alle frontiere esterne e a seconda del Paese di origine, una procedura d’asilo speciale o di optare per il loro rinvio verso Stati terzi sicuri con la «finzione di non ingresso».
Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf si oppongono al
recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera perché ritengono che sia estremamente problematico per la Svizzera. Il regolamento istituirebbe de facto l’incarcerazione alle frontiere esterne e, con il suo recepimento, la Svizzera non solo legittimerebbe questa procedura alla frontiera, ma contribuirebbe anche a creare condizioni insostenibili alle frontiere esterne. Segnalano inoltre che, se a livello nazionale fosse prevista una procedura equivalente a quella dell’UE alle frontiere esterne (art. 2 regolamento sul rimpatrio alla frontiera), tale regolamento potrebbe essere applicato anche in Svizzera e, rinviando alle mozioni 24.3949 e 24.3058, temono che in futuro una sua applicazione non sia effettivamente da escludere. Di conseguenza, ritengono che la Svizzera non dovrebbe recepire il regolamento sul rimpatrio alla frontiera.
Anche UDC si oppone al recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera, adducendo come motivazioni che non sarebbe valido sul territorio svizzero e che sia un tipico esempio dell’assurdità dei regolamenti UE. Inoltre, il recepimento «dinamico» del diritto UE potrebbe anche far sì che le disposizioni contenute in questo regolamento diventino prima o poi vincolanti anche per la Svizzera, ragion per cui è del parere che recepire regolamenti come questo non sia una decisione irrilevante.