Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 80 pagine
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5.3. Decreto federale 3 (regolamento Eurodac)
5.3.1. Protezione dei dati
La maggior parte delle critiche mosse dalle cerchie interessate e da alcuni partiti politici, come I Verdi e PS, riguarda la protezione dei dati e i diritti di gestione dei dati registrati nel nuovo sistema Eurodac da parte delle persone interessate, anche nel momento in cui queste lasciano lo spazio Schengen. Numerosi partecipanti sono molto negativi rispetto all’interoperabilità e agli accessi supplementari per fini che esulano dalla protezione delle persone.
La nuova banca dati è percepita non tanto come un ausilio alla determinazione dello Stato Dublino competente per l’esame della domanda di protezione, quanto piuttosto come un meccanismo di sorveglianza volto a individuare gli spostamenti secondari. Alcuni partecipanti esprimono timori rispetto al rischio di profilazione delle persone. Molti di loro si oppongono alla raccolta di nuovi dati, come quelli relativi alla pericolosità o alla detenzione di armi. Alcuni sollevano altresì il timore che queste informazioni abbiano ripercussioni negative su altre procedure.
Oggetto di critiche è anche l’estensione dell’accesso ai dati Eurodac alle autorità competenti in materia di migrazione o sicurezza. Le critiche si estendono alle statistiche richieste e, come osservato da alcune organizzazioni, alla loro dubbia anonimizzazione.
Sempre in questo senso, numerose organizzazioni e alcuni partiti politici criticano il fatto che il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ha ora accesso ai dati dell’Eurodac nel quadro della prevenzione del terrorismo o di altri reati gravi. Ritengono che il SIC non sarebbe legittimato ad accedere a questi dati, perché si tratta di un servizio informativo e non di un’autorità di contrasto.
5.3.2. Persona di fiducia
I Cantoni si trovano nuovamente di fronte alla necessità di nominare una persona di fiducia per la raccolta dei dati Eurodac. Gli stranieri irregolari o privi di documenti d’identità che non presentano domanda d’asilo sono numerosi: in questi casi, i Cantoni devono procedere alla registrazione dei dati biometrici nell’Eurodac e, nel caso dei RMNA, designare una persona di fiducia. Molti Cantoni chiedono che l’USDC possa prendere contatto con il Cantone per designare una persona di fiducia che assista al rilevamento dei dati Eurodac. Un trasferimento dei minori ai Cantoni non è auspicato.
Diversi Cantoni, così come ASM, raccomandano che siano i CFA, che già dispongono di persone di fiducia, ad assumersi questo onere. Secondo alcuni non è necessario che sia presente una persona di fiducia ed è possibile nominarla successivamente al rilevamento dei dati. Infine, un Cantone propone che sia la Confederazione a designare una persona di fiducia.
In generale, i Cantoni percepiscono questo obbligo supplementare come un onere e un motivo di rallentamento delle procedure.
5.3.3. Maggiori oneri per i Cantoni
I Cantoni sottolineano, in generale, l’onere supplementare in termini operativi che deriva dal rilevamento di nuovi dati e dall’obbligo di registrare anche i dati biometrici delle persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. Questi compiti aggiuntivi comportano ripercussioni finanziarie e alcuni Cantoni chiedono che la questione sia affrontata all’interno della CDDGP. Determinati Cantoni chiedono una compensazione finanziaria.