Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 80 pagine
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Svizzera solo in alcune parti. In particolare, per la Confederazione sono vincolanti le norme concernenti la determinazione della competenza per lo svolgimento delle procedure d’asilo e di allontanamento; è così abrogato il regolamento Dublino III attualmente in vigore. In linea di principio, le vigenti norme Dublino concernenti le competenze sono mantenute. Rispetto all’attuale regolamento Dublino III, il regolamento AMMR abbrevia i termini per la presentazione delle domande di presa in carico e la relativa risposta e prevede requisiti più stringenti per il trasferimento della competenza per una domanda d’asilo da uno Stato Dublino a un altro, al fine di rendere più difficile la migrazione secondaria. Il meccanismo di solidarietà previsto dal regolamento AMMR, invece, non è obbligatorio per gli Stati associati a Dublino, che possono parteciparvi su base volontaria. Il regolamento di crisi, anch’esso vincolante per la Svizzera come sviluppo Dublino solo in alcune parti, prevede diverse possibilità di eccezione e deroga alle norme del regolamento AMMR e del regolamento sulla procedura d’asilo, che non rappresenta uno sviluppo Dublino, in caso di pressione migratoria straordinaria o situazione di forza maggiore, per esempio una pandemia.
- Decreto federale 2 - Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero
il regolamento sul rimpatrio alla frontiera: il regolamento sul rimpatrio alla frontiera mira a introdurre una nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen per i cittadini di Stati terzi e gli apolidi la cui domanda d’asilo è stata respinta nel quadro della procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen ai sensi degli articoli 43–56 del regolamento sulla procedura d’asilo. In tal modo s’intende garantire la continuità tra la procedura d’asilo e la procedura di allontanamento. Questo nuovo regolamento rappresenta uno sviluppo dell’acquis di Schengen che la Svizzera è quindi tenuta a recepire; tuttavia, non è tenuta ad attuare la procedura di allontanamento ivi prevista, richiesta soltanto nel caso in cui gli Stati associati, in base al diritto nazionale, prevedano una procedura d’asilo alle frontiere esterne Schengen equivalente a quella prevista dal regolamento sulla procedura d’asilo. Non è questo il caso della Svizzera.
- Decreto federale 3 - Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero
il regolamento Eurodac: a esclusione di ricollocazione (relocation) e protezione temporanea, il regolamento Eurodac riveduto costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino e pertanto è vincolante per la Svizzera. Questo regolamento disciplina le modalità di registrazione dei dati personali e procedurali, tra l’altro nell’ambito della procedura d’asilo, nel sistema d’informazione Eurodac. Il nuovo regolamento permette di semplificare – come già avviene oggi – la determinazione dello Stato Dublino competente. Il regolamento Eurodac riveduto abbassa da 14 a 6 anni l’età minima per la registrazione e prevede il rilevamento di numerosi dati aggiuntivi (p. es. foto, nome, età, nazionalità, dati dei trasferimenti Dublino, rimpatri). Sono inoltre introdotte ulteriori categorie per le persone registrate, in base al tipo di arrivo (p. es. soggiorno irregolare, ricerca e soccorso, statuto di protezione provvisoria). Tutte le categorie di registrazione possono ora essere confrontate tra loro. Infine, questo regolamento UE crea la base affinché, grazie alla futura interoperabilità, tramite la banca dati Eurodac sia possibile effettuare confronti diretti con altri sistemi informatici dell’UE.
- Decreto federale 4 - Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero
il regolamento sugli accertamenti: costituendo uno sviluppo dell’acquis di Schengen, questo regolamento è rilevante per la Svizzera. Esso prevede una procedura alle frontiere esterne Schengen volta ad accertare l’identità delle persone entrate irregolarmente e ad attribuire queste persone alla procedura corretta (rimpatrio, procedura d’asilo o presa in carico da parte di un altro Stato Schengen in base al