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Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 9 pagine

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Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente

lo scambio di informazioni GloBE

a livello multilaterale e dipende dalla struttura del gruppo di imprese multinazionali nonché dalla gerarchia delle norme ai sensi delle norme GloBE;

considerato che la legislazione delle Giurisdizioni dovrebbe essere adeguata periodicamente agli aggiornamenti delle norme GloBE e che, se una Giurisdizione promulga queste modifiche, la definizione di «norme GloBE» ai fini del presente Accordo farà riferimento alla versione aggiornata per tale Giurisdizione;

considerato che le norme GloBE esonerano un’entità costitutiva dall’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE presso l’amministrazione fiscale della Giurisdizione attuatrice in cui l’entità costitutiva è localizzata se la dichiarazione è presentata, entro il termine, previsto dalla società madre capogruppo o dall’entità costitutiva designata a presentare la dichiarazione (di seguito «entità costitutiva designata») localizzata in una Giurisdizione che ha concluso un Accordo tra autorità competenti qualificato con la Giurisdizione attuatrice interessata;

considerato che, conformemente all’Accordo tra autorità competenti qualificato, l’autorità competente di una Giurisdizione attuatrice o di una Giurisdizione QDMTT riceve automaticamente dall’autorità competente della Giurisdizione in cui è localizzata la società madre capogruppo o l’entità costitutiva designata le sezioni rilevanti della dichiarazione GloBE conformemente all’approccio di divulgazione;

considerato che il capitolo III della Convenzione autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, compreso quello automatico, e autorizza le autorità competenti delle Giurisdizioni a definire la portata e le modalità di questi scambi automatici;

considerato che l’articolo 6 della Convenzione prevede che due o più Parti possono convenire di comune accordo lo scambio automatico di informazioni, sebbene lo scambio di informazioni propriamente detto avverrà su base bilaterale tra autorità competenti;

considerato che, per un’attuazione semplificata ed efficiente delle norme GloBE, le autorità competenti intendono basarsi sul presente Accordo per lo scambio automatico di informazioni contenute nelle dichiarazioni GloBE con le Giurisdizioni attuatrici e le Giurisdizioni QDMTT;

considerato che il presente Accordo è un Accordo tra autorità competenti qualificato ai sensi delle norme GloBE;

considerato che le Giurisdizioni che intendono scambiare informazioni in virtù del presente Accordo, al momento del primo scambio di informazioni contenute in una dichiarazione GloBE dispongono o devono disporre del quadro legislativo e operativo

necessariConsultazioneo per permettere la trasmissione interna delle dichiarazioni GloBE e per con-

sentire lo scambio internazionale delle informazioni contenute in tali dichiarazioni (comprese le procedure che garantiscono uno scambio tempestivo, preciso, sicuro e confidenziale, una comunicazione efficace e affidabile come pure le risorse necessarie a risolvere prontamente questioni e richieste relative allo scambio o alle richieste di scambio e ad applicare le disposizioni del presente Accordo);

considerato che le Giurisdizioni attuatrici o le Giurisdizioni QDMTT che intendono ricevere informazioni in virtù del presente Accordo hanno attuato o dovrebbero aver attuato, al momento del primo scambio di informazioni contenute in una dichiara-