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Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 9 pagine

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Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente

lo scambio di informazioni GloBE

zione GloBE, le protezioni adeguate per fare in modo che le informazioni ricevute conformemente a questo Accordo restino confidenziali e siano impiegate unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;

considerato che le autorità competenti delle Giurisdizioni hanno l’intenzione di concludere il presente Accordo senza pregiudicare le procedure legislative nazionali, se del caso, e con riserva della confidenzialità, della protezione dei dati e delle altre garanzie previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l’impiego delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione;

considerato che, riconoscendo i vantaggi di una procedura di trasmissione centralizzata con successivo scambio di informazioni contenute in una dichiarazione GloBE tra autorità competenti, che può promuovere un adempimento semplificato delle disposizioni e ridurre gli oneri per i gruppi di imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, le autorità competenti delle Giurisdizioni si adopereranno, nella misura del possibile, per creare relazioni di scambio tra i firmatari del presente Accordo;

considerato, inoltre, che il presente Accordo agevola lo scambio di informazioni contenute in una dichiarazione GloBE con le Giurisdizioni QDMTT nel quadro dell’approccio di divulgazione;

le autorità competenti hanno convenuto quanto segue:

Sezione 1: Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo i termini e le espressioni qui appresso hanno il significato seguente:

a) il termine «Giurisdizione» designa uno Stato o un territorio per cui la Convenzione è in vigore o è diventata effettiva tramite ratifica, accettazione o approvazione conformemente all’articolo 28 della Convenzione o per estensione territoriale conformemente all’articolo 29 della stessa e che è firmatario del presente Accordo;

b) l’espressione «autorità competente» designa, per ogni Giurisdizione rispettiva, le persone e autorità elencate all’allegato B della Convenzione;l’

c) l’espressione «dichiarazione GloBE» designa la dichiarazione di informazioni presentata da una società madre capogruppo, un’entità costitutiva designata, un’entità locale designata o un’entità costitutiva conformemente al diritto, alle norme e/o alle procedure nazionali della Giurisdizione in cui tale entità costi-Consultazionetutiva è localizzata, e che per forma e contenuto corrisponde alla dichiarazione GloBE standardizzata così come approvata dall’Inclusive Framework on BEPS dell’OCSE e del G20;

d) l’espressione «sezione generale» designa la sezione della dichiarazione GloBE che contiene informazioni generali sul gruppo di imprese multinazionali nel suo complesso, incluse la struttura aziendale e una breve sintesi delle informazioni GloBE, e che corrisponde alla sezione 1 della dichiarazione GloBE così come approvata dall’Inclusive Framework on BEPS dell’OCSE e del G20;