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Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 9 pagine
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Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente
lo scambio di informazioni GloBE
Sezione 5: Confidenzialità e protezione dei dati
1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte agli obblighi di confidenzialità e alle altre protezioni previste dalla Convenzione, incluse le disposizioni che limitano l’impiego delle informazioni scambiate.
2. Un’autorità competente notifica immediatamente al Segretariato dell’Organo di coordinamento qualsiasi violazione delle disposizioni sulla confidenzialità o disfunzionamento delle protezioni, nonché tutte le sanzioni e misure correttive conseguenti. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento informa tutte le altre autorità competenti per cui il presente Accordo costituisce un Accordo effettivo con la prima autorità competente citata.
Sezione 6: Consultazioni
1. In caso di difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione del presente Accordo, un’autorità competente può richiedere consultazioni con una o più autorità competenti al fine di elaborare misure appropriate per garantire l’esecuzione del presente Accordo. Nella misura consentita dalla legislazione applicabile, ogni autorità competente può, se lo desidera tramite il Segretariato dell’Organo di coordinamento, associare altre autorità competenti per le quali il presente Accordo è effettivo, al fine di cercare una soluzione accettabile al problema.
2. L’autorità competente che ha richiesto le consultazioni conformemente al paragrafo 1 deve, se del caso, fare in modo che il Segretariato dell’Organo di coordinamento sia informato delle conclusioni elaborate e di tutte le misure così definite, compresa l’assenza di conclusioni o di misure, e il Segretariato dell’Organo di coordinamento informa l’insieme delle autorità competenti per cui il presente Accordo costituisce un Accordo effettivo con la prima autorità competente citata, anche quelle che non hanno partecipato alle consultazioni, su qualsiasi conclusione o misura elaborata. Non devono essere comunicate le informazioni specifiche dei contribuenti, comprese quelle che rivelano l’identità del contribuente interessato.
3. Le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE trasmesse da un’autorità competente a un’altra autorità competente in virtù del presente Accordo possono essere discusse da quest’ultima con una terza autorità competente a condizione che la terza autorità competente abbia ricevuto in virtù del presente Accordo le stesse informazioni dalla prima autorità competente menzionata.
Consultazione
Sezione 7: Modifiche
Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto di tutte le autorità competenti per cui l’Accordo è effettivo. Tranne disposizione contraria, una tale modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il periodo di un mese dopo la data dell’ultima firma del consenso scritto.