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Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 9 pagine

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Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente

lo scambio di informazioni GloBE

termine di presentazione vigente nella Giurisdizione notificante per il periodo fiscale oggetto di dichiarazione («reporting fiscal year») a cui si riferiscono le informazioni.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE concernenti il primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione indicato dall’autorità competente nella notifica di cui alla sezione 8 paragrafo 1 lettera a devono essere scambiate al più tardi entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione vigente nella Giurisdizione notificante per il periodo fiscale oggetto di dichiarazione.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità competenti scambiano le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE ricevute dopo la scadenza del termine di presentazione vigente nella Giurisdizione notificante entro tre mesi dalla sua ricezione.

4. Le autorità competenti scambiano automaticamente in linguaggio XML le informazioni contenute nelle dichiarazioni GloBE secondo uno schema comune.

5. Le autorità competenti trasmettono le informazioni attraverso il sistema comune di trasmissione dell’OCSE e in conformità con i relativi standard di crittografia e di preparazione dei file.

Sezione 4: Collaborazione in materia di correzioni, applicazione e attuazione dell’Accordo

1. Un’autorità competente può informare un’altra autorità competente se ha motivo di ritenere che le informazioni contenute in una dichiarazione GloBE riguardanti una società madre capogruppo o un’entità costitutiva designata localizzata nella Giurisdizione dell’altra autorità competente debbano essere corrette. Se l’autorità competente notificata riconosce che le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE devono essere corrette, adotta senza indugio le misure appropriate per ottenere dalla società madre capogruppo o dall’entità costitutiva designata le informazioni corrette e le scambia senza indugio con tutte le autorità competenti con le quali tali informazioni devono essere scambiate conformemente alla sezione 2.

2. Un’autorità competente può informare un’altra autorità competente se ha ricevuto una notifica da una o più entità costitutive localizzate nella propria Giurisdizione in base alla quale la dichiarazione GloBE per tali entità costitutive viene presentata dalla società madre capogruppo o dall’entità costitutiva designata localizzata nella Giurisdizione dell’altra autorità competente, ma le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE rilevanti per la Giurisdizione della prima autorità competente secondo l’Consultazioneapproccio di divulgazione non sono state scambiate entro il termine previsto dalla sezione 3 paragrafo 1 o 2. L’altra autorità competente accerta prontamente il motivo del mancato scambio delle informazioni e ne informa la prima autorità competente entro un mese dalla ricezione della notifica, indicando, se necessario, la data prevista per lo scambio di informazioni contenute nella dichiarazione GloBE.