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Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 9 pagine
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Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente
lo scambio di informazioni GloBE
Sezione 8: Condizioni generali
1. Un’autorità competente deve presentare presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento, al momento della firma del presente Accordo o il più presto possibile, una notifica che:
a) indichi se intende trasmettere le informazioni conformemente al presente Accordo e, in caso affermativo:
i) confermi che la sua Giurisdizione dispone del quadro legislativo e operativo necessario per permettere la trasmissione nazionale delle dichiarazioni GloBE e per consentire lo scambio internazionale delle informazioni contenute in tali dichiarazioni rispetto ai periodi fiscali oggetto di dichiarazione che iniziano il giorno indicato nella notifica o dopo tale data, o precisi il periodo di applicazione provvisoria dell’Accordo a motivo di eventuali procedure legislative interne in corso e
ii) includa un elenco delle Giurisdizioni delle autorità competenti a cui intende trasmettere tali informazioni; e
b) indichi se intende ricevere le informazioni conformemente al presente Accordo e, in caso affermativo:
i) indichi se la sua Giurisdizione ha attuato un’IIR, un’UTPR o una QDMTT,
ii) confermi che ha attuato misure adeguate per assicurare la confidenzialità richiesta e il rispetto delle norme di protezione dei dati, e
iii) includa un elenco delle Giurisdizioni delle autorità competenti da cui intende ricevere tali informazioni.
Le autorità competenti devono notificare prontamente al Segretariato dell’Organo di coordinamento qualsiasi modifica ulteriore che intendono apportare ai contenuti della notifica sopra citati.
2. Ai fini della sezione 2, esiste una relazione di scambio attiva ai sensi del presente Accordo a partire dalla data in cui (i) l’autorità competente notificante ha presentato la notifica presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento conformemente al paragrafo 1 lettera a della presente sezione, includendo la Giurisdizione dell’altra autorità competente, e (ii) l’altra autorità competente ha presentato la notifica presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento conformemente al paragrafo 1 letteraConsultazione b della presente sezione, includendo la Giurisdizione dell’autorità competente notificante.
3. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento tiene e pubblica sul sito Internet dell’OCSE un elenco delle autorità competenti che hanno firmato il presente Accordo e delle autorità competenti che hanno una relazione di scambio attiva conformemente al paragrafo 2 della presente sezione.
4. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento mette a disposizione degli altri firmatari le informazioni fornite conformemente al paragrafo 1 lettere a e b della presente sezione attraverso mezzi adeguati.