Progetto

Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 9 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente

lo scambio di informazioni GloBE

i) l’espressione «Organo di coordinamento» designa l’Organo di coordinamento della Convenzione e, conformemente all’articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione, è composto di rappresentanti delle autorità competenti delle Parti della Convenzione;

j) l’espressione «Segretariato dell’Organo di coordinamento» designa il Segretariato dell’OCSE che assiste l’Organo di coordinamento;

k) l’espressione «Accordo effettivo» significa, per due autorità competenti, qualunque esse siano, che le due autorità competenti hanno firmato il presente Accordo e la prima autorità competente ha presentato presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento la notifica di cui alla sezione 8 paragrafo 1 lettera a, includendo la Giurisdizione dell’altra autorità competente, e l’altra autorità competente ha presentato presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento la notifica di cui alla sezione 8 paragrafo 1 lettera b, includendo la Giurisdizione della prima autorità competente; e

l) l’espressione «Giurisdizione QDMTT» designa una Giurisdizione che ha introdotto unicamente una QDMTT.

2. Qualsiasi termine in maiuscolo non definito nel presente Accordo ha il senso ad esso attribuito in quel momento dalla legislazione della Giurisdizione che applica il presente Accordo, essendo questa definizione conforme a quella che figura nelle norme GloBE. Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo o nelle norme GloBE ha, salvo se il contesto non richiede una diversa interpretazione o se le autorità competenti convengono un significato comune (come previsto dal diritto nazionale), il senso ad esso attribuito in quel momento dalla legislazione della Giurisdizione che applica il presente Accordo, considerato che qualsiasi definizione indicata nella legislazione fiscale applicabile di questa Giurisdizione prevale su una definizione contenuta in un’altra legislazione della stessa Giurisdizione.

Sezione 2: Scambio di informazioni contenute nella dichiarazione GloBE

Conformemente all’articolo 6 della Convenzione e sulla base della designazione della società madre capogruppo o dell’entità costitutiva designata, ciascuna autorità competente scambia su base automatica con tutte le altre autorità competenti delle Giurisdizioni con cui ha una relazione di scambio attiva conformemente alla sezione 8 paragrafo 2 le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE del gruppo di imprese multinazionali ricevute da una società madre capogruppo o un’entità costitutiva desi-Consultazione gnata localizzata nella sua Giurisdizione e che sono rilevanti per ciascuna Giurisdizione conformemente all’approccio di divulgazione.

Sezione 3: Tempi e modalità dello scambio di informazioni

1. In merito alla sezione 2, le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE devono essere scambiate al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del