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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 17b Autofurgoni
1Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti autofurgoni:
a. autofurgoni secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV con un peso complessivo massimo di 3,50 t;
b. veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo da oltre 3,50 t a 4,25 t che, a prescindere dal peso, corrispondono alla definizione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3,50 t sia causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emissioni.
2Esse non si applicano ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/8585 e ai veicoli militari di cui all’articolo 4 lettera a OCSM impiegati a scopi militari.
Art. 17c cpv. 2
2Esse non si applicano ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/8586 e ai veicoli militari di cui all’articolo 4 lettera a OCSM impiegati a scopi militari.
Art. 17cbisVeicolo pesante
1Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti veicoli pesanti:
a. autocarri secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera f OETV:
1. con una configurazione degli assi di 4 x 2 e un peso totale superiore a 16 t, oppure
2. con una configurazione degli assi di 6 x 2;
b. trattori a sella secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV:
1. con una configurazione degli assi di 4 x 2 e un peso complessivo superiore a 16 t, oppure
2. con una configurazione degli assi di 6 x 2.
2Esse non si applicano ai veicoli professionali di cui all’articolo 3 numero 9 del regolamento (UE) 2019/12427, ai veicoli militari di cui all’articolo 4 lettera a OCSM impiegati a scopi militari e ai veicoli prodotti prima di luglio 2019.
3In caso di veicoli con omologazione in più fasi di cui all’articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/8588 è determinante lo stato come veicolo di base.
5 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 17a cpv. 2.
6 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 17a cpv. 2.
7 Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giu. 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio; GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202
8 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 17a cpv. 2.