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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 132 Indennizzo per i costi d’esecuzione

L’indennizzo per i costi d’esecuzione ammonta all’1,85 per cento degli introiti correnti della tassa sul CO2. Qualora cambino gli introiti correnti, il DATEC adegua la percentuale d’intesa con il DFF.

Art. 134 cpv. 1 lett. b e f, e 2

1I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all’esecuzione. In particolare:

b. l’UFAM trasmette all’UFE i dati necessari all’esame:

1. delle domande di rilascio di attestati (art. 7),

2. delle domande di determinazione di un impegno di riduzione, e

3. dei rapporti di monitoraggio (art. 9 e 91);

f. l’UFE trasmette all’UFAM i dati necessari all’esame:

1. dei rapporti di monitoraggio (art. 52 e 72), e

2. delle convenzioni sugli obiettivi (art. 67 e 68).

2L’UDSC e l’Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati necessari per l’esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti.

Art. 135 lett. d e f, nota a piè di pagina

Il DATEC adegua:

d. Abrogata

f. l’allegato 14: se il regolamento (CE) n. 748/200935 subisce modifiche.

Art. 146y

Abrogato

35 Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 ago. 2009, relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gen. 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo; GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1030; GU L 2024/1030 del 5.4.2024