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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’art. 146z

Sezione 2h: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del xx yy 2025

Art. 146z Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2025

1I gestori di impianti che, in seguito alla modifica dell’allegato 6, adempiono ora le condizioni di cui all’articolo 40 devono comunicarlo all’UFAM entro il 1° giugno 2025 in deroga all’articolo 40. La partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025. Unitamente alla comunicazione, sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

2I gestori di impianti che adempiono le condizioni di cui all’articolo 41 e intendono essere esentati dall’obbligo di partecipazione al SSQE dal 1° gennaio 2025 devono presentare la domanda entro il 1° giugno 2025 in deroga all’articolo 41. L’esclusione dalla partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025.

3I gestori di impianti che adempiono le condizioni di cui all’articolo 42 e intendono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 1° giugno 2025 in deroga all’articolo 42. La partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025. Unitamente alla comunicazione, sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

Art. 146aa Contenuto dell’impegno di riduzione

Per la determinazione dell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell’obiettivo basato sui provvedimenti in virtù di una convenzione sugli obiettivi stipulata prima del 1° gennaio 2025, sono considerati, in deroga all’articolo 66a capoverso 3, tutti i provvedimenti con una durata d’ammortamento fino a

quattro anni. Nel caso di provvedimenti infrastrutturali, in particolare provvedimenti relativi a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata d’ammortamento fino a otto anni.

Art. 146ab Domanda per l’impegno di riduzione 2025

I gestori di impianti che intendono prendere un impegno di riduzione dal 1° gennaio 2025 conformemente all’articolo 31 della legge sul CO2 devono presentare la domanda entro il 1° settembre 2025. In deroga all’articolo 69 capoverso 2 lettera d, devono essere fornite informazioni sulle emissioni di gas serra negli anni 2022 e 2023.

Art. 146ac Rimborso provvisorio della tassa sul CO2 2025

1L’UDSC può, su richiesta, rimborsare provvisoriamente la tassa sul CO ai gestori

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di impianti che fino al 31 dicembre 2024 sono stati soggetti a un impegno di riduzione o hanno partecipato al SSQE e che hanno presentato una domanda per un impegno di riduzione a partire dal 1° gennaio 2025 secondo l’articolo 31 della legge sul CO2.