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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Art. 129e Versamento dei mezzi di promozione

I contributi sono versati una volta comprovata la messa in esercizio dei veicoli da parte dell’impresa.

Art. 129f Verifica dell’impiego dei veicoli

Cinque anni dopo la messa in esercizio le imprese comunicano spontaneamente all’UFT l’impiego attuale dei veicoli. In caso di scostamenti superiori al dieci per cento tra il traffico ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni e il restante traffico concessionario o di un impiego prevalente al di fuori del traffico concessionario, i contributi versati devono essere restituiti in misura proporzionale o per intero.

Art. 130 cpv. 1, secondo periodo, 4bis, 7, 8 e 9

1...Sono fatti salvi i capoversi 2–9 e l’allegato 14 numero 2.1.

4bisL’UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, ai contributi per l’impiego diretto della geotermia, ai contributi per gli impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili e ai contributi per gli impianti destinati all’impiego di calore solare per il calore di processo.

7L’UFAC sostiene l’UFAM nell’esecuzione delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili.

8L’UFAC esegue l’obbligo di messa a disposizione e di miscelazione di carburanti per l’aviazione a basse emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili conformemente agli articoli 28f e 28g della legge sul CO2 nonché la promozione dei provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo conformemente agli articoli 127h–127m.

9L’UFT esegue la promozione di tecnologie a propulsione elettrica conformemente agli articoli 129b–129f.

Art. 131 cpv. 4 e 5

4La quantità totale di diritti di emissione svizzeri si computa come somma delle quantità disponibili di diritti di emissione per impianti di cui all’articolo 18 capoverso 1 della legge sul CO2 e di diritti di emissione trasferiti di cui al capoverso 1 degli articoli 48, 48a, 48b e 48c della legge sul CO2, dedotti i diritti di emissione cancellati di cui all’articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO2.

5Per valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2 è considerato il bilancio assoluto dei gas serra del settore dell’uso del territorio per l’intera superficie della Svizzera.