Progetto
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
g. il finanziamento e i costi amministrativi delle fasi di sfruttamento, costruzione, ampliamento, esercizio e smantellamento, compreso un conteggio degli aiuti finanziari ricevuti per il progetto originario di impiego diretto;
h. lo sfruttamento dell’acqua calda estratta sulla base di un piano di utilizzazione indiretta, le specifiche della pompa o delle pompe di calore, in particolare il COP, il consumo di elettricità e la sua origine, la descrizione degli acquirenti di calore previsti nonché il loro coinvolgimento nel progetto, inclusa la riduzione prevista delle emissioni di CO2.
3.3 Esame della domanda
3.3.1 L’UFE nomina all’interno del gruppo di esperti indipendente un
rappresentante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l’esplorazione in Svizzera.
3.3.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni
fornite al numero 3.2 in particolare in merito a:
a. caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;
b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati;
c. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente.
3.3.3 In caso di valutazione positiva della domanda il gruppo di esperti trasmette
all’UFE in particolare una raccomandazione su:
a. la temperatura attesa del serbatoio nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto;
b. le scadenze delle tappe del progetto;
c. l’ammontare del contributo allo sfruttamento da concedere;
d. l’impiego di un esperto indipendente in qualità di responsabile del gruppo di esperti per l’accompagnamento del progetto.
3.4 Contratto
Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo allo sfruttamento, nel contratto vengono regolamentati secondo l’articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:
a. le tappe principali che la persona richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
b. l’obbligo di informazione della persona richiedente nei confronti dell’UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
c. l’entità, le condizioni e la scadenza del contributo allo sfruttamento;
d fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell’impianto alla Confederazione e la concessione a quest’ultima di un