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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 17 (art. 52)
Requisiti posti al rapporto di monitoraggio
N. 1.1 lett. g e h
1.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
g. la prova che per i vettori energetici utilizzati sono state attribuite al SSQE garanzie di origine nel registro delle garanzie di origine per combustibili e carburanti, a condizione che l’utilizzo di tali vettori sia fatto valere nel SSQE con un fattore di emissione pari a zero;
h. la prova delle quote di biomassa dei vettori energetici che non sono rilevati nel registro delle garanzie di origine per combustibili e carburanti o dei materiali che sono attuati nei processi, a condizione che tali quote siano fatte valere nel SSQE con un fattore di emissione pari a zero.
N. 2.1 lett. f e j, n. 2.2, nota a piè di pagina e n. 2.3
2.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
f. il fattore di emissione e il consumo di carburante per ciascun tipo di carburante;
j. l’indicazione di tutti i Co2eq degli ulteriori effetti con impatto climatico dei voli per i quali devono essere rilevati dati e che sono effettuati dall’operatore nell’anno civile, suddivisi per aeroporti di partenza e di arrivo.
2.2 Gli emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 55 paragrafo 1 del
regolamento di esecuzione (UE) 2018/206640 possono stimare il loro consumo di carburanti con uno strumento per emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
2.3 Disposizioni particolari per l’impiego di carburanti di cui all’allegato 16
numero 3.3
2.3.1 Per le miscele di carburanti l’operatore di aeromobili può indicare la quota di
carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3 con una quota fossile del 100 per cento oppure determina la quota di carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3 con la massima precisione possibile.
2.3.2 Gli operatori di aeromobili devono assegnare i carburanti impiegati di cui
all’allegato 16 numero 3.3 ai voli soggetti al pagamento della tassa
40 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dic. 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione; GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122; GU L 2023/2122 del 18.10.2023