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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 16 (art. 51)
Requisiti relativi al piano di monitoraggio
N. 2.1 e 2.2 lett. f e g
2.1 Il piano di monitoraggio deve garantire che:
a. tutti i voli per i quali devono essere raccolti dati sulle emissioni di CO2 siano rilevati integralmente e che le emissioni di CO2 di ciascun volo siano determinate con precisione. Le emissioni sono calcolate secondo il numero 3;
b. i dati per determinare gli altri effetti con impatto climatico dei singoli voli siano rilevati per rappresentare l’impatto climatico delle ulteriori emissioni generate dalle operazioni di volo.
2.2 Il piano di monitoraggio deve rilevare:
f. una descrizione della metodologia impiegata per determinare la quota di carburanti rinnovabili a basse emissioni;
g. una descrizione della metodologia impiegata per determinare gli altri effetti con impatto climatico dei singoli voli.
N. 3.3 e 3.4
3.3 Il fattore di emissione dei seguenti carburanti è pari a zero:
a. carburanti da biomassa, a condizione che la biomassa utilizzata soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/200139;
b. carburanti sintetici rinnovabili, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che soddisfano i criteri di cui all’articolo 29bis della direttiva (UE) 2018/2001.
3.4. Per calcolare e notificare il fattore di emissione di una miscela di carburanti si
moltiplica il fattore di emissione di cui al numero 3.2 per la quota fossile del carburante.
39 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dic. 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione); GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2023/2413; GU L 2023/2413 del 31.10.2023