Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
2 Punti essenziali del progetto
Vengono di seguito illustrati i punti essenziali del progetto e i singoli strumenti.
2.1 Quota nazionale e valori indicativi settoriali
Le diminuzioni per raggiungere gli obiettivi di riduzione secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2 devono avvenire almeno per due terzi in Svizzera («quota nazionale»). La quota restante deve essere raggiunta realizzando provvedimenti all’estero. La quota nazionale, calcolata di volta in volta sulla base dell’anno di riferimento 1990, si ottiene dal rapporto tra le riduzioni effettivamente conseguite in Svizzera e l’obiettivo che si intende raggiungere7. Il settore LULUCF («Land Use, Land-Use Change and Forestry», ossia utilizzazione del suolo, cambiamento d’uso del suolo e selvicoltura) non viene preso in considerazione nel calcolo della quota nazionale.
La quota nazionale è calcolata in base alle riduzioni che devono essere effettivamente conseguite nei singoli settori in funzione degli obiettivi stabiliti per i settori Edifici, Trasporti, Industria e Altro8 per il 2030 rispetto al 1990. La seguente tabella riassume i valori indicativi e mostra inoltre, a scopo di collocazione, gli obiettivi settoriali per il 2040 e il 2050 secondo la legge del 30 settembre 20229 sul clima e sull’innovazione (LOCli).
Valore indicativo Valore indicativo Valore indicativo
Stato 2022
2030 2040 sec. LOCli 2050 sec. LOCli
Edifici -44 % -50 % -82 % -100 %
Trasporti -8 % -25 % -57 % -100 %
Industria -27 % -35 % -50 % -90 %
Altro -13 % -25 % n.a. n.a.
Tabella 1: Valori di riferimento per il 2030 per i singoli settori a confronto con i precedenti valori di riferimento e quelli futuri sanciti nella LOCli.
2.2 Provvedimenti nel settore degli edifici
La revisione della legge sul CO2 introduce, nel settore degli edifici, precisazioni relative agli strumenti esistenti del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) e del Programma Edifici. Definisce inoltre le basi per due nuovi strumenti di promozione, uno per l’utilizzo indiretto delle risorse idrotermali e uno per le pianificazioni energetiche territoriali.
2.2.1 Dati relativi alle nuove costruzioni e alla sostituzione dei generatori di calore per il REA
Sulla base dell’articolo 9 della legge sul CO2, viene qui definito quali dati relativi alla sostituzione del riscaldamento e alle nuove costruzioni devono essere iscritti nel REA. Affinché i Cantoni dispongano di dati sufficienti sullo stato dei riscaldamenti installati negli edifici, l’articolo 9 capoverso 4 della legge sul CO2 prevede per essi l’obbligo di notifica per la sostituzione del riscaldamento. L’attuazione di tale obbligo mediante una semplice procedura di autorizzazione o di notifica dev’essere precisata nel diritto cantonale. Anche un obbligo di notifica per i controllori di impianti di combustione può aumentare sensibilmente la qualità dei dati REA rilevanti dal punto di vista climatico. Le iscrizioni nel REA servono a Cantoni e Comuni per verificare i propri obiettivi climatici. Consentono inoltre di disporre di una base di dati più aggiornata per la rendicontazione secondo l’articolo 16 dell’ordinanza sul CO2, per la pianificazione energetica comunale e per l’impostazione della politica energetica e climatica a livello cantonale e nazionale. L’onere per Cantoni e Comuni è ridotto al minimo, in quanto si utilizza il processo di notifica già esistente e le possibilità di aggiornamento digitale vengono costantemente migliorate.
7La quota nazionale nel 2030 è calcolata in base alla seguente formula: [emissioni – emissioni nazionali ] / [emissioni
1990 20301990
– obiettivo2030]. L’obiettivo corrisponde al 50 per cento delle emissioni del 1990. Per il calcolo della quota nazionale rispetto alla riduzione media nel periodo 2021–2030 si applica per analogia la stessa formula.
8Il settore Altro comprende l’agricoltura, il settore dei rifiuti (senza incenerimento dei rifiuti urbani) e le emissioni di gas sintetici.