Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

La quota di emissioni da compensare in Svizzera ammonta per il periodo 2025–2030 sempre al 12 per cento. Nel complesso, nel 2025 dovrà essere compensato il 25 per cento delle emissioni, nel 2026 il 30 per cento, nel 2027 il 35 per cento, nel 2028 il 40 per cento, nel 2029 il 45 per cento e nel 2030 il 50 per cento. Questi valori sono stati stabiliti previa consultazione del settore.

Gli sviluppi internazionali nell’ambito dell’Accordo di Parigi comportano una modifica dell’ordinanza per quanto concerne i progetti di compensazione all’estero. L’operazionalizzazione del meccanismo plurilaterale di cui all’articolo 6 paragrafo 4 (art. 6.4 Meccanismo) dell’Accordo di Parigi prosegue incessantemente con i lavori del Supervisory Board12, anche se alla Conferenza sul clima COP28 a Dubai non sono ancora state adottate ulteriori decisioni. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) sta preparando il quadro di riferimento per il riconoscimento come attestati internazionali delle unità registrate e rilasciate secondo l’articolo 6.4 Meccanismo. Ad oggi non vi sono ancora progetti che abbiano completato l’intero ciclo di registrazione ed emissione previsto dall’articolo 6.4 Meccanismo e determinati criteri relativi ai requisiti non sono ancora stati chiariti in via definitiva. Al tempo stesso occorre dimostrare già oggi, con la presente modifica dell’ordinanza, che le unità di cui all’articolo 6.4 Meccanismo possono essere computate come attestati internazionali tenendo conto dei criteri di qualità e di esclusione definiti.

Anche per la collaborazione bilaterale e plurilaterale ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi, le decisioni delle Conferenze sul clima COP26 di Glasgow13 e COP27 di Sharm El Sheikh14 hanno precisato le regole plurilaterali relative al processo come pure i diritti e i doveri degli Stati. Grazie a tali regole è ora possibile valutare caso per caso forme di cooperazione più flessibili rispetto agli accordi internazionali esistenti15 con gli Stati partner. Dal punto di vista del contenuto, permangono tutti gli elementi centrali per una collaborazione all’insegna della fiducia, basata sugli elevati standard di qualità vigenti. La collaborazione bilaterale e plurilaterale della Svizzera ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 deve garantire la sicurezza degli investimento e soddisfare pienamente tutti i requisiti in termini di prevenzione dei doppi conteggi e rispetto degli obblighi di rendicontazione secondo la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Nell’allegato 3a, che definisce il metodo di calcolo delle riduzioni delle emissioni dalle reti di riscaldamento a distanza, sarà ora introdotto un percorso di abbattimento che rispecchia i progressi compiuti sul mercato del calore per il comfort verso fonti di calore a basse emissioni di CO2.

Infine, tutti i requisiti relativi allo stoccaggio del carbonio saranno riuniti in un allegato comune per tutti gli strumenti dell’ordinanza.

2.3.2 Obiettivi di emissione per i veicoli

La legge sul CO2 riveduta mira a far sì che gli importatori di veicoli immettano in circolazione veicoli nuovi più efficienti e più veicoli elettrici. Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, la legge sul CO2 stabilisce ulteriori valori obiettivo di CO2 espressi in grammi per chilometro, applicabili dal 2025, che corrispondono ai valori vigenti nell’Unione europea (UE) a partire dal 2025 e dal 2030. Per i veicoli pesanti, dal 2025 saranno introdotti nuovi valori obiettivo di CO2 sotto forma di una riduzione percentuale rispetto ai valori iniziali previsti dalla normativa UE (regolamento (UE) 2019/124216 e decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione17).

12 Article 6.4 Supervisory Body | UNFCCC

13 Decision 2/CMA.3, Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on its second session, held in Glasgow from 31 Oct. to 12 Nov. 2021. Addendum (unfccc.int)

14 Decision 6/CMA.4, Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on its fourth session, held in Sharm el-Sheikh from 6 to 20 Nov. 2022 (unfccc.int)

15 Accordi bilaterali per il clima (admin.ch)

16 Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giu. 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.

17 Decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione, del 10 maggio 2021, relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione e le emissioni di CO2 di riferimento a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell’anno 2019, GU L 167 del 12.5.2021, pag. 47.