Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

esclusione dal campo d’applicazione per i veicoli con targa dell’esercito e che sono destinati all’esercito, ma non per l’amministrazione militare o altri scopi.

Per il raggiungimento degli obiettivi individuali vengono inoltre definite talune modalità supplementari. Gli importatori di autofurgoni e trattori a sella leggeri nonché di veicoli pesanti ottengono un’agevolazione per il calcolo se superano i valori soglia prestabiliti per la percentuale del parco veicoli costituita da veicoli a zero emissioni. Conformemente alla volontà del legislatore e alla raccomandazione del CDF non sono previste agevolazioni per le automobili. Viene altresì disciplinato il metodo per il computo delle riduzioni delle emissioni di CO2 dei parchi veicoli nuovi, ottenute mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili.

Per il momento si continua a rinunciare alla fissazione di obiettivi intermedi in aggiunta ai valori obiettivo vigenti per cinque anni (art. 10 cpv. 1 e 2 della legge sul CO2). Al momento si tralasciano inoltre le disposizioni d’esecuzione dettagliate sulla sorveglianza delle emissioni in condizioni di circolazione reali, dal momento che questa tematica dipende fortemente dal contesto europeo della fabbricazione di veicoli e non si conoscono ancora né la base di dati né eventuali misure dell’UE.

2.3.3 Promozione del trasporto transfrontaliero di viaggiatori (promozione dei treni notturni)

La legge intende creare un incentivo al trasferimento alla rotaia del traffico aereo esistente, in particolare dei voli a corto raggio. Per questo scopo occorre promuovere l’attrattiva dell’offerta ferroviaria per il trasporto transfrontaliero di viaggiatori. A tal fine vengono corrisposti contributi a fondo perso limitati nel tempo. Secondo l’articolo 37a capoverso 1 della legge sul CO2, tali contributi sono finanziati con i proventi della vendita all’asta dei diritti di emissione per gli aeromobili22. I contributi d’esercizio servono a promuovere innanzitutto nuovi collegamenti notturni con vagoni letto e cuccette. Essi consentono inoltre di aumentare l’attrattiva dei collegamenti notturni esistenti e delle offerte diurne del traffico a lunga distanza. Oltre ai contributi d’esercizio possono essere concessi anche aiuti agli investimenti, per esempio per investimenti in impianti di smistamento specifici nelle stazioni. Per contro, non devono essere concessi contributi per riduzioni di prezzo sui titoli di trasporto. È prevista la possibilità per le imprese interessate di presentare piani di attuazione all’Ufficio federale dei trasporti (UFT). La selezione delle offerte da promuovere si basa sul rapporto tra i costi e il numero di viaggiatori transfrontalieri supplementari, così da poter conseguire il maggior effetto possibile in termini di riduzione del CO2 utilizzando le risorse a disposizione.

La promozione finanziaria del traffico viaggiatori internazionale transfrontaliero avviene mediante una modifica dell’OITRV. L’OITRV è attualmente in corso di revisione totale ed entrerà in vigore il 1º gen. 2025.

2.3.4 Promozione di tecnologie di propulsione elettrica nei trasporti pubblici

Nei trasporti pubblici la legge prevede mezzi di promozione per la conversione da autobus e battelli a motori diesel a veicoli non alimentati a carburanti fossili. La promozione avviene secondo l’articolo 41a della legge sul CO , attingendo alle risorse federali generali23. Mediante contributi a fondo perso la

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Confederazione partecipa quindi a tempo determinato, fino alla fine del 2030, ai costi d’investimento più elevati per autobus e battelli elettrici. I contributi per gli autobus sono finalizzati all’acquisto di nuovi veicoli, mentre quelli per i battelli servono anche all’adeguamento dei modelli esistenti. La Confederazione assume il 75 per cento dei costi aggiuntivi per gli autobus impiegati nel traffico regionale viaggiatori ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni e il 30 per cento per tutti gli altri autobus impiegati nel traffico concessionario e per i battelli. I contributi erogati sono forfettari per tipo di veicolo. I mezzi di promozione ottenuti da altre fonti saranno considerati nella determinazione dell’importo forfettario. Le infrastrutture di ricarica non beneficiano di alcun contributo e devono essere finanziate secondo le normali procedure.

22 Cfr. anche FF 2022 2656

23 Cfr. anche FF 2022 2653