Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
Gli importatori di veicoli ricevono annualmente un obiettivo individuale, che viene dedotto dal valore obiettivo secondo la legge sul CO2 e dalle caratteristiche dei loro veicoli immatricolati. Se il parco veicoli nuovi o il veicolo di un importatore non rispetta l’obiettivo, per ogni veicolo è dovuta una prestazione sostitutiva in funzione del superamento (la cosiddetta sanzione per le emissioni di CO2). Elemento centrale dell’ordinanza sul CO2 sono le disposizioni relative al calcolo delle emissioni di CO2 determinanti e dell’obiettivo individuale. La formula di calcolo dell’obiettivo individuale include il peso come parametro di differenziazione; questo, da un lato, distribuisce l’onere del raggiungimento dell’obiettivo tra veicoli e parchi veicoli di vario genere e, dall’altro, rispecchia l’utilità (capacità di trasporto) dei veicoli. In sede di consultazione sulla legge sul CO2, la considerazione del peso ai fini del calcolo dell’obiettivo, in particolare per quanto riguarda le automobili, è stata sottoposta a valutazione critica e infine stralciata dall’elenco di cui all’articolo 11 capoverso 3 lettera a della legge sul CO2. Punto di partenza della discussione è stato l’effetto di agevolazione del calcolo basato sul peso, che creava incentivi all’immatricolazione di veicoli sempre più pesanti. Tale aspetto è stato criticato anche dal Controllo federale delle finanze (CDF) nella sua valutazione dell’efficacia delle prescrizioni sulle emissioni di CO , in cui ha raccomandato di apportare adeguamenti alla considerazione del peso18. A
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quel tempo non si poteva sapere che l’UE avrebbe aggiornato il fattore relativo alla dipendenza dal peso e che a partire dal 2025 avrebbe quindi stabilito per le automobili un valore negativo, ossia un vero e proprio malus del peso19, dando così già attuazione alla volontà del legislatore. In tale contesto, il valore negativo del coefficiente angolare per le automobili è da ricondurre all’aumento delle quote dei veicoli elettrici. In seguito si è proceduto a uno studio dettagliato delle possibili varianti per l’ordinanza sul CO2, dal quale è emerso oltre alla superficie di appoggio (la superficie del piano orizzontale di un veicolo) e al peso non esistono praticamente parametri di utilità plausibili. A livello concettuale la superficie di appoggio non è più intuitiva del peso e presenta inoltre importanti svantaggi dovuti alla debole correlazione con le emissioni di CO2. Tale parametro non assicura pertanto una vera e propria differenziazione e nell’esecuzione non è del tutto desumibile dai sistemi comunemente in uso. Alla luce del dibattito sulla legge, il mantenimento del fattore peso rispetta il tenore del testo di legge e, dal punto di vista del Consiglio federale, anche la volontà del legislatore e le raccomandazioni del CDF concernenti l’impostazione dell’obiettivo.
La presente revisione disciplina diversi nuovi aspetti. Il campo d’applicazione deve ora includere tutti gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri fino a 3500 chilogrammi di peso complessivo, compresi quelli, finora esclusi, con peso a vuoto al di sopra di 2585 chilogrammi. Sono ora assoggettati alle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli, in quanto veicoli pesanti, gli autocarri e i trattori a sella secondo la vigente normativa di cui al regolamento (UE) 2019/124220. Per quanto riguarda i veicoli pesanti, l’attenzione è inoltre rivolta alla definizione e determinazione dei dati richiesti sulle emissioni, rilevati nell’ambito dell’approvazione del tipo europea mediante il cosiddetto software di simulazione VECTO («Vehicle Energy Consumption Calculation Tool»)21. In merito all’assoggettamento dei veicoli pesanti occorre considerare che le disposizioni dell’ordinanza sul CO2, generalmente valide per tutti i tipi di veicoli, si applicano ora anche ai veicoli pesanti, senza che questo comporti una modifica della rispettiva disposizione. Ne sono un esempio, in particolare, la definizione della prima immatricolazione (i veicoli usati per i quali intercorre al massimo un anno tra la prima immatricolazione all’estero e lo sdoganamento in Svizzera sono assoggettati tenendo conto del chilometraggio a partire da 6 mesi), la registrazione o iscrizione come grande importatore o raggruppamento di emissioni da parte dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) e la possibilità di cessione dei veicoli tra importatori. Si crea una nuova
18 Valutazione dell’efficacia delle sanzioni concernenti le emissioni di CO applicate alle automobili e agli autofurgoni di nuova 2 immatricolazione. Ufficio federale dell’energia. CDF (2023). Disponibile all’indirizzo www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Rapporti > CDF-21307.
19 Decisione di esecuzione (UE) 2023/1623 della Commissione, del 3 ago. 2023, che specifica i valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori e dai raggruppamenti di costruttori di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi per l’anno civile 2021 e i valori da utilizzare per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni a partire dal 2025, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2087, GU L 200 del 10.8.2023, pag. 5.
20 v. nota a piè di pagina 16.
21 Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dic. 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1.