Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 47 pagine
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Sezione 2a: Disposizioni particolari sull’abilitazione a fornire verifiche dello sviluppo sostenibile
Gli articoli 6a e 6b AP-LSR sono connessi al nuovo obbligo di verificare la relazione sullo sviluppo sostenibile (cfr. art. 964cbisAP-CO). Stabiliscono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un’impresa di revisione o un organismo di valutazione della conformità siano abilitati dall’Autorità di sorveglianza dei revisori a eseguire la verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile.
Nell’ordinanza del 22 agosto 2007126 sui revisori (OSRev) dovranno essere introdotte le corrispondenti disposizioni esecutive. Secondo l’articolo 41 LSR spetta al Consiglio federale emanarle e quindi nell’articolo 6a o 6b LSR non è prevista né necessaria una nuova norma di delega. Il Consiglio federale dovrà basarsi sulle abilitazioni vigenti per chi esegue verifiche in altri ambiti e sugli sviluppi internazionali, soprattutto sui requisiti previsti dall’UE. Le disposizioni esecutive dovranno disciplinare in particolare i requisiti della struttura dirigenziale adeguata, dell’organizzazione nonché delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale (l’art. 964cbiscpv. 2 AP-CO autorizza il Consiglio federale a determinare il grado di approfondimento della verifica). Per le imprese di revisione e gli organismi di valutazione della conformità dovranno valere i medesimi severi requisiti (level playing field; same business - same rules). L’adempimento dei requisiti porta al rilascio da parte dell’ASR dell’abilitazione specifica per la verifica dello sviluppo sostenibile.
L’ASR può designare le norme riconosciute a livello nazionale o internazionale per la verifica dello sviluppo sostenibile (art. 16a cpv. 1 AP-LSR). Sono ipotizzabili in particolare le future norme ISSA 5000127 dell’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)128.
Art. 6a (nuovo) Imprese di revisione
La nuova disposizione definisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un’impresa di revisione sia abilitata dall’ASR alla verifica delle relazioni contenenti le informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile. La disposizione distingue tra le «società di interesse pubblico» (secondo l’art. 964a n. 1 AP-OR in combinato disposto con l’art. 2 lett. c LSR) e le «altre società» (cfr. art. 964a n. 2 e 3 AP-CO), ossia quelle che non adempiono i criteri delle società di interesse pubblico (cfr. art. 2 lett. c LSR; non quotate in borsa, nessun prestito obbligazionario, nessuna vigilanza della FINMA, ecc.).
Capoverso 1
La presente disposizione riguarda la verifica delle informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile (art. 964cbisAP-CO) fornite dalle imprese di cui all’articolo 964a numero 1 AP-CO (cfr. art. 2 lett. c LSR). Può eseguire tale verifica soltanto un’impresa di
126 RS 221.392.3
127 Understanding International Standard on Sustainability Assurance 5000 | IAASB.
128 IAASB | IAASB.