Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 47 pagine

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In virtù del rinvio del numero 6 ai «ragguagli e segreti», ossia all’obbligo del consiglio d’amministrazione d’informare l’ufficio di revisione e al segreto di revisione, si applica per analogia l’articolo 730b CO.

Numero 7

Alla «documentazione» dei servizi di revisione e alla «conservazione» delle relazioni e dei documenti essenziali si applica per analogia l’articolo 730c CO (n. 7).

Capoverso 4

Le disposizioni sull’indipendenza (cfr. più sopra cpv. 3 n. 1) si applicano per analogia anche alle imprese che contribuiscono alla relazione sullo sviluppo sostenibile nell’ambito della catena di approvvigionamento (cfr. art. 965c cpv. 3 n. 7 AP-CO). In particolare non è ammesso fornire consulenza a un’impresa operante nella catena di approvvigionamento di un’impresa soggetta all’obbligo di relazione e in seguito verificare la relazione sullo sviluppo sostenibile (art. 728 cpv. 2 n. 4 CO).

Art. 964cterE. Formato, approvazione, pubblicazione, tenuta e conservazione

Capoverso 1

Alla stregua della direttiva dell’UE124, la presente disposizione impone che le relazioni sullo sviluppo sostenibile siano redatte in un formato elettronico unico di comunicazione. Per garantire la comparabilità delle relazioni sullo sviluppo sostenibile deve essere utilizzato un formato elettronico di comunicazione secondo una norma riconosciuta a livello internazionale (in particolare quello usato dagli Stati membri dell’UE).

Capoverso 2

La relazione deve essere approvata dall’organo superiore di direzione o d’amministrazione; nel caso della SA dal consiglio d’amministrazione. È inoltre necessaria l’approvazione dell’organo cui compete l’approvazione del conto annuale; nel caso della SA l’assemblea generale. Ciò corrisponde alle disposizioni del diritto vigente (art. 964c cpv. 1 CO). La decisione dell’assemblea generale è vincolante (non si tratta di un voto consultivo).

Capoverso 3

L’organo superiore di direzione o amministrazione (nella SA il consiglio d’amministrazione, nella Sagl la direzione) deve garantire la pubblicazione per via elettronica della relazione sullo sviluppo sostenibile e della relazione di verifica subito dopo l’approvazione del conto annuale (n. 1). Per «subito» s’intendono circa due o tre settimane al massimo.

124 Art. 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, secondo la modifica del CSRD.