Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 47 pagine

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Il tenore dell’articolo 964cbisAP-CO non si esprime in merito alla questione se la società di audit deve essere quella scelta dall’assemblea generale o se l’organo superiore di direzione o amministrazione (nel caso delle SA il consiglio d’amministrazione) possa sceglierne una ad hoc che soddisfi i requisiti per la verifica. Sono pertanto ipotizzabili entrambe le varianti. Neppure l’ODit si esprime sulle modalità di scelta dell’impresa di revisione che verifica gli obblighi di diligenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto (cfr. art. 964k cpv. 3 CO e art. 16 ODiT).

Secondo il capoverso 3, i requisiti posti all’ufficio di revisione e menzionati ai numeri 1-7 si applicano per analogia anche alle imprese di revisione e agli organismi di valutazione della conformità incaricati della verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile. È pertanto necessario un contratto di mandato (art. 394 segg. CO) tra la società e l’impresa di revisione.

Numero 1

L’indipendenza delle imprese di revisione o degli organismi di valutazione della conformità incaricati della verifica delle relazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile è retta dagli articoli 728 CO e 11 LSR. L’impresa di revisione o l’organismo di valutazione della conformità deve pertanto essere indipendente e abilitato alla verifica; deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. Si applica in particolare anche il divieto di verificare lavori propri (art. 728 cpv. 2 n. 4 CO)123. L’articolo 11 LSR pone ulteriori condizioni all’indipendenza delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale che forniscono servizi di revisione per società di interesse pubblico (cfr. art. 2 lett. c LSR), ossia soprattutto società quotate in borsa (in particolare divieto quantitativo della dipendenza economica, disciplinamento relativo al personale dell’ufficio di revisione proveniente dall’impresa oggetto della verifica).

La disposizione si applica sia all’ufficio di revisione nominato dall’assemblea generale sia all’impresa di revisione o all’organismo di valutazione della conformità incaricato ad hoc dal consiglio d’amministrazione della verifica delle informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile.

Numero 2

Per quanto riguarda la relazione delle imprese di revisione o degli organismi di valutazione della conformità concernente la verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile, la disposizione rinvia alla relazione di revisione di cui all’articolo 728b CO. È pertanto necessaria una relazione completa per il consiglio d’amministrazione (nel caso della SA; art. 728b cpv. 1 CO) e una relazione riassuntiva per l’assemblea generale (art. 728b cpv. 2 CO). L’articolo 728b capoverso 2 CO si riferisce alla relazione sulla verifica (cosiddetto short form report) destinata all’assemblea generale, che funge da base per l’approvazione della relazione sullo sviluppo sostenibile (art. 964ctercpv. 2

123 Rapporto esplicativo ODiT pag. 43.