Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 47 pagine
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AP-CO). Entrambe le relazioni sono pubblicate (art. 964ctercpv. 3 n. 1 AP-CO). L’articolo 728b capoverso 1 CO si riferisce alla relazione da presentare al consiglio d’amministrazione (cosiddetto long form report) come base per l’ulteriore sviluppo della relazione sullo sviluppo sostenibile (costatazioni concernenti la relazione sullo sviluppo sostenibile, pertinente sistema di controllo interno nonché esecuzione e risultato della verifica). La necessità di presentare al consiglio d’amministrazione la relazione completa (long form report) risulta dal maggior bisogno di informazioni e dal ruolo di sorveglianza del consiglio d’amministrazione. La relazione completa non è pubblicata. Tuttavia, oltre che dall’organo superiore di direzione o amministrazione, la relazione sullo sviluppo sostenibile deve essere approvata, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio (art. 964ctercpv. 2 AP-OR; per la relazione sulla gestione cfr. art. 958 cpv. 3 CO), anche dall’organo cui compete l’approvazione del conto annuale (nel caso della SA, l’assemblea generale). L’approvazione da parte dell’assemblea generale presuppone la presenza della relazione completa. La decisione dell’assemblea generale è vincolante (non si tratta di un voto consultativo).
Numero 3
In riferimento agli avvisi obbligatori la disposizione rinvia all’articolo 728c capoversi 1 e 2 CO. Tali disposizioni si applicano quindi per analogia alle imprese di revisione e agli organismi di valutazione della conformità che verificano le relazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile. Le violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d’organizzazione accertate nell’ambito della verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile, devono quindi essere comunicate per scritto al consiglio d’amministrazione. L’assemblea generale deve essere informata su violazioni della legge o dello statuto se (i) si tratta di violazioni essenziali o se, (ii) nonostante l’avviso scritto dell’impresa di revisione o dell’organismo di valutazione della conformità, il consiglio d’amministrazione non adotta misure adeguate.
Numero 4
In virtù del rinvio all’articolo 730 capoversi 2-4 CO, le condizioni per la «nomina dell’ufficio di revisione» (forme giuridiche ammesse, servizi pubblici di controllo nonché domicilio, sede o succursale in Svizzera) si applicano anche alle imprese di revisione che eseguono la verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile in base a un mandato (art. 394 segg. CO) e non sono nominate quali uffici di revisione.
Numero 5
Per la durata del mandato la disposizione rinvia all’articolo 730a CO, che disciplina tale questione (periodo da uno a tre esercizi, con possibilità di rielezione) e anche altri aspetti (rotazione della persona che dirige la revisione, dimissioni, revoca da parte dell’assemblea generale).
Numero 6