Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 47 pagine

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revisione abilitata secondo l’articolo 9 capoverso 1 LSR a esercitare la funzione di società di audit soggetta alla vigilanza statale (lett. a) e che (cumulativamente) è adeguatamente organizzata a tal fine (lett. b).

Capoverso 2

La presente disposizione contempla le informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile ovvero la verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile (art. 964cbisAP-CO) delle imprese che non sono società di interesse pubblico (art. 964a n. 2 e n. 3 AP-CO; cfr. art. 2 lett. c LSR e contrario). Può eseguire la verifica un’impresa che secondo l’articolo 6 LSR è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore (lett. a) e (cumulativamente) è «adeguatamente organizzata» a tal fine (lett. b).

Capoverso 3

La presente disposizione disciplina le condizioni poste al responsabile della verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile. È ammessa soltanto una persona che (cumulativamente) è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo l’articolo 4 LSR (lett. a) e dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per la verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile (lett. b).

Art. 6b (nuovo) Organismi di valutazione della conformità

La nuova disposizione definisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un organismo di valutazione della conformità sia abilitato dall’ASR alla verifica delle relazioni contenenti le informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile ovvero alla verifica dello sviluppo sostenibile. La disposizione distingue tra le «società di interesse pubblico» (secondo l’art. 964a n. 1 AP-OR in combinato disposto con l’art. 2 lett. c LSR) e le «altre società» (cfr. art. 964a n. 2 e 3 AP-CO), ossia quelle che non adempiono i criteri delle società di interesse pubblico (cfr. art. 2 lett. c LSR; non quotate in borsa, nessun prestito obbligazionario, nessuna vigilanza della FINMA, ecc.).

Capoverso 1

Un organismo di valutazione della conformità è abilitato alla verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile di società di interesse pubblico (art. 964a n. 1 AP-CO) ed è soggetto alla vigilanza statale se (i) garantisce che tutte le persone che dirigono le verifiche dispongono dell’abilitazione corrispondente (lett. a), (ii) la struttura dirigenziale garantisce che i singoli mandati sono sufficientemente sorvegliati (lett. b), (iii) è adeguatamente organizzato per eseguire la verifica (lett. c), (iv) garantisce il rispetto degli obblighi legali (lett. d) e (v) è sufficientemente assicurato contro i rischi di responsabilità (lett. e). Le condizioni devono essere soddisfatte in modo cumulativo e corrispondono per analogia a quelle per le imprese di revisione (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. c e d LSR, art. 9 cpv. 1 lett. b e c LSR e art. 6a cpv. 1 lett. a e b AP-LSR). Per struttura dirigenziale s’intende, come nel diritto vigente per le imprese di revisione, un sistema di garanzia della qualità e di gestione della qualità (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a e b LSR). Sotto l’aspetto