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Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 4 pagine
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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli «%ASFF_YYYY_ID»
f. l’eventuale sanzione dovuta secondo la legge del 23 dicembre 20113 sul CO 2 è stata saldata o il veicolo è stato assegnato al parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un raggruppamento di emissioni.
Inserire prima del titolo della sezione 212
Art. 72a Comunicazione di dati di importazione e costruzione
1Per un veicolo importato o costruito in Svizzera e rientrante nel campo di applicazione dell’ordinanza del 30 novembre 20124 sul CO l’importatore o il costruttore
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deve comunicare elettronicamente all’USTRA i dati di cui all’articolo 23 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2 prima della prima messa in circolazione.
2L’USTRA può estendere ad altri generi di veicoli l’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1.
Art. 72b Predisposizione di una raccolta dati elettronica del singolo veicolo
1Se è effettuata una comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 72a, l’USTRA ottiene, da una banca dati centrale europea o dall’autorità estera competente, un certificato di conformità UE in formato elettronico di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/8585, sulla base del quale e dei dati comunicatigli predispone nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) una raccolta dati elettronica del singolo veicolo (art. 30 segg. OETV6).
2Se il certificato di conformità europeo non può essere ottenuto in formato elettronico, l’importatore del veicolo deve fornire tale certificato all’USTRA in formato cartaceo.
3Su richiesta dell’importatore, per veicoli rientranti nel campo di applicazione dell’ordinanza7 sul CO , l’USTRA può registrare i dati necessari per l’immatricola-
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zione contenuti in un certificato di conformità UE in formato cartaceo di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/858 nonché i dati di importazione e, sulla loro base, predisporre nel SIAC una raccolta dati elettronica del singolo veicolo.
4L’USTRA informa l’importatore o il costruttore una volta disponibile la raccolta dati elettronica del singolo veicolo.
3 RS 641.71
4 RS 641.711
5Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, p. 1, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/2236, GU L 296 del 16.11.2022, p. 1.