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Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 4 pagine

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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 75 cpv. 1 e 2

1Per i veicoli nuovi e completi, il rapporto di perizia può essere compilato dal costruttore o dall’importatore nei seguenti casi:

a. per un’automobile ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a OETV, se è disponibile un’approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV), una scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV) o una raccolta dati elettronici del singolo veicolo secondo l’articolo 72b capoverso 1 o 3;

b. per i seguenti veicoli, se è disponibile un’approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV) o una scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV):

1. autoveicoli leggeri, escluse le automobili di cui alla lettera a,

2. rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t,

3. motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore.

2In tutti gli altri casi il rapporto di perizia è compilato dall’autorità di immatricolazione.

Art. 151q Disposizione transitoria della modifica del …

1Se per un motoveicolo immatricolato in Svizzera e avente, in base alla licenza di circolazione, un rapporto tra potenza e peso non superiore a 0,2 kW/kg deve essere rilasciata una nuova licenza di circolazione e il calcolo del rapporto tra potenza e peso secondo il nuovo diritto dà un valore superiore a 0,2 kW/kg, si può guidare il motoveicolo anche con una licenza di condurre della categoria A con limitazione della potenza rilasciata prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto, purché il valore superiore a 0,2 kW/kg indicato nella licenza di circolazione risulti unicamente dal nuovo metodo di calcolo.

2L’autorità cantonale indica l’autorizzazione di cui al capoverso 1 nella licenza di circolazione.

II

L’allegato 12 è modificato come segue:

Cifra V, indicazioni in tabella relative a «Categoria A senza limitazione della potenza» e «Categoria A con limitazione della potenza»

Categoria A un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza senza limitazione della del motore di oltre 35 kW o un rapporto tra potenza del motore potenza: e peso in ordine di marcia superiore a 0,2 kW/kg e due posti a

sedere;