Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/68: Modifica della legge sulla promozione dell’alloggio (LPrA) · 10 pagine

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4.3 Ripercussioni sull’economia, sulla società e sull’ambiente

A livello nazionale l’edilizia abitativa di utilità pubblica rappresenta una quota di mercato limitata;

appena l’8 per cento delle abitazioni in locazione è di proprietà di committenti della costruzione di utilità pubblica. Tuttavia, l’offerta di alloggi a pigioni moderate contribuisce alla coesione sociale ed è

importante anche per lo sviluppo economico. Il nuovo modello di pigione commisurata ai costi

nell’ambito dell’aiuto indiretto è introdotto a scopo di semplificazione, certezza del diritto e trasparenza. Le ripercussioni sull’economia, sulla società e sull’ambiente sono quindi minime.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Garantire in tutta la Svizzera la soddisfazione di un bisogno fondamentale come quello dell’alloggio è un obiettivo sociale sancito dalla Costituzione. La Confederazione ha il mandato di agire affinché ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili (art. 41 cpv. 1 lett. e Cost.). La Costituzione federale precisa questo obiettivo conferendo tra l’altro alla Confederazione la competenza di promuovere la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla proprietà (art. 108 cpv. 1 Cost.). Questa competenza in materia di aiuti rappresenta per la

Confederazione un mandato vincolante, che essa ha adempiuto adottando la LPrA.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera non ha assunto alcun impegno internazionale che limiti il suo margine di manovra interno in materia di promozione dell’alloggio. La modifica della legge è pertanto conforme alle norme di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera.

5.3 Forma dell’atto

Il progetto prevede disposizioni importanti contenenti norme di diritto che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. vanno emanate sotto forma di legge federale. L’atto sottostà a referendum

facoltativo.

5.4 Delega di competenze legislative

In virtù dell’articolo 38a capoverso 2 LPrA, il Consiglio federale può stabilire le modalità di attuazione della pigione commisurata ai costi nel quadro dell’aiuto indiretto (v. sopra). Per il resto, il progetto non prevede altre deleghe di competenze legislative al Consiglio federale.

5.5 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non comporta né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

5.6 Protezione dei dati

La presente modifica della LPrA non ha alcuna incidenza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.