Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/68: Modifica della legge sulla promozione dell’alloggio (LPrA) · 10 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire nella promozione federale dell’alloggio
Conformemente all’articolo 108 della Costituzione federale (Cost.)1 la Confederazione promuove la costruzione d’abitazioni e l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato
personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica. Il mandato costituzionale conferito alla Confederazione è stato attuato con l’emanazione della legge sulla promozione dell’alloggio (LPrA)2.
Quando la LPrA è entrata in vigore, il 21 marzo 2003, l’intenzione era di fornire due tipi di aiuti federali: principalmente un aiuto diretto e, in misura molto minore, un aiuto indiretto. Le misure di promozione diretta dovevano assumere in particolare la forma di mutui accordati direttamente dalla Confederazione per abitazioni in locazione o in proprietà offerti a pigioni e prezzi moderati (art. 12 e 24 LPrA).
Nel quadro del programma di sgravio del 2003 il Parlamento ha deciso di sospendere l’aiuto diretto fino alla fine del 2008 e di ridurre i fondi accordati a questo titolo (che rappresentavano la maggior parte degli aiuti destinati alla promozione dell’alloggio)3. Di conseguenza, la Confederazione non ha mai accordato mutui diretti. Nel febbraio 2007 il Consiglio federale ha deciso di tornare ad alimentare, a partire dal 2009, i fondi destinati alla promozione dell’alloggio, limitandosi però agli aiuti indiretti.
Il sostegno indiretto ai committenti della costruzione di utilità pubblica comprende essenzialmente i tre strumenti seguenti (art. 34 segg. LPrA):
• La Confederazione mette a disposizione mezzi finanziari per un fondo di rotazione gestito a titolo
fiduciario dalle due organizzazioni mantello di operatori che svolgono un’attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni «Cooperative d’abitazione Svizzera» e «Wohnen Schweiz». Il fondo di rotazione permette di accordare ai membri di queste organizzazioni mutui a tassi d’interesse favorevoli per la costruzione, il rinnovo e l’acquisto di abitazioni da affittare a pigioni moderate.
• La Confederazione concede fideiussioni per i prestiti emessi dalla Centrale di emissione per la
costruzione di abitazioni (CCA). Con i fondi così ottenuti a lungo termine sul mercato dei capitali, la CCA accorda ai suoi membri mutui a condizioni d’interesse favorevoli per finanziare la costruzione di alloggi a pigioni e prezzi moderati.
• La Confederazione concede fideiussioni al regresso per garantire le fideiussioni della cooperativa di
fideiussione ipotecaria hbg (Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaft schweizerischer Bau- und Wohnbaugenossenschaften). Ciò consente di ridurre l’onere degli interessi, facilitando in tal modo il finanziamento di abitazioni da affittare a pigioni moderate.
Da allora sono stati stanziati più volte al fondo di rotazione mezzi finanziari supplementari; l’aumento più recente è stato di 250 milioni di franchi su dieci anni nel quadro del controprogetto indiretto
all’iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili», respinta da Popolo e Cantoni il 9 febbraio 2020.
Il capitale del fondo di rotazione ammonta attualmente a circa 600 milioni di franchi, il che consente di concedere mutui per un importo compreso tra 30 e 60 milioni di franchi all’anno. Dal 2003 al 2023 questi mutui hanno permesso di sostenere circa 27 000 abitazioni. Attualmente circa 38 000 abitazioni beneficiano di mutui vantaggiosi della CCA. Da quando la LPrA è entrata in vigore non è mai accaduto che la Confederazione abbia dovuto onorare una fideiussione accordata alla CCA. Inoltre, ad oggi la Confederazione garantisce oltre 14 milioni di franchi di fideiussioni accordate dalla hbg.
A livello nazionale l’edilizia abitativa di utilità pubblica rappresenta una quota di mercato limitata.
Appena l’8 per cento delle abitazioni in locazione, ovvero circa 190 000 abitazioni, sono di proprietà di committenti della costruzione di utilità pubblica. Circa un terzo di queste beneficiano di un aiuto
1 RS 101
2 RS 842
3 FF 2003 4927 seg.; RU 2004 1645 3/10