Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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Nuova regolamentazione proposta e motivazioni

Per garantire i suddetti diritti acquisiti relativi all’esercizio degli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo, tale garanzia va ora menzionata esplicitamente nella disposizione di legge, così da impedire una limitazione dei parametri dell’esercizio (ad es. gli orari di esercizio), e ciò anche nel quadro di procedure di risanamento previste dal diritto ambientale.

Per ragioni legate alla sistematica interna dell’atto normativo, la revisione parziale della LNA qui presentata è l’occasione per trasferire le disposizioni concernenti il mantenimento dello stato attuale degli aeroporti nazionali tra le disposizioni concernenti la concessione d’esercizio.

Impianti accessori

Situazione iniziale

Le costruzioni e gli impianti non destinati totalmente o prevalentemente all’esercizio dell’aerodromo sono detti «impianti accessori» e sottostanno alla legislazione cantonale, in quanto le decisioni in merito sono prese in base alle procedure previste dal diritto cantonale pertinente. L’autorità competente è designata dal diritto cantonale. Secondo la LNA in vigore, questa autorità deve dapprima sentire l’UFAC, che esamina il progetto e prende posizione. Il parere dell’UFAC, tuttavia, non è vincolante per l’autorità cantonale, che può quindi dare il nulla osta a un progetto che l’UFAC, invece, non approva. All’UFAC è comunque riservato il diritto di impugnare le decisioni cantonali.

Di norma tuttavia l’autorità cantonale non dispone delle competenze necessarie per prendere una decisione adeguata né di conoscenze approfondite per quanto riguarda le condizioni e i requisiti locali. Secondo la prassi in uso è di solito l’UFAC a rimediare a questo problema consultando gli esercenti degli aerodromi o i fornitori di servizi della sicurezza aerea. Questo modo di procedere, tuttavia, non poggia su alcuna base legale esplicita.

Nuova regolamentazione proposta e motivazioni

Ora la decisione dell’autorità cantonale sarà espressamente subordinata al consenso dell’UFAC. Inoltre, vengono introdotte disposizioni concernenti la consultazione dell’UFAC, degli esercenti degli aerodromi e dei fornitori di servizi della sicurezza aerea. L’autorità cantonale che prende la decisione viene quindi limitata nelle sue competenze, ma solo per quanto riguarda la valutazione degli aspetti che concernono in modo specifico l’aviazione. Per il resto si solleva, da una parte, l’autorità cantonale dall’onere di prendere una decisione e, dall’altra, si garantisce all’UFAC di disporre di informazioni sufficienti sulle condizioni e sui requisiti locali per poter adempiere al suo dovere di fornire una motivazione. Una procedura sostanzialmente analoga, prevista dall’articolo 18m Lferr, è in vigore per gli impianti accessori nel settore ferroviario.

Zone riservate

Situazione iniziale

Ai sensi dell’articolo 37n e seguenti LNA e secondo le decisioni emesse finora in merito dalla Commissione di ricorso in materia d’infrastrutture e ambiente (CRINAM), dal Tribunale amministrativo federale (TAF) e dal Tribunale federale (TF)28 è possibile delimitare zone riservate da destinare a (futuri) impianti

28 Decisione del 21 nov. 2006 della CRINAM (procedura B-2006-36), confermata dalla decisione del 12 dic. 2006 del TF (procedura 1A.260/2006). 8 / 68 COO.2207.111.4.4719319