Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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Utilizzazione di dati biometrici

Se molti passeggeri utilizzeranno i dati biometrici per le procedure aeroportuali, sarà possibile accelerare i flussi. Inoltre, poiché il ricorso a dati biometrici presuppone l’uso di una delle tecnologie più recenti, ciò può rafforzare la competitività della Svizzera in questo settore.

Deroghe alla legge sulla trasparenza

Nessuna ripercussione.

Personale addetto alla sicurezza aerea: controllo dei precedenti personali

Oltre agli esercenti aeroportuali e alle imprese di trasporto aereo, ora anche altre imprese attive nella sicurezza aerea dovranno sottoporre una parte del loro personale a un controllo rafforzato dei precedenti personali e avranno bisogno della collaborazione della competente polizia cantonale per la verifica delle informazioni. Si tratta di imprese di trasporto di merci e posta, imprese di assistenza a terra, piccole imprese di trasporto aereo, imprese per la fornitura di provviste di bordo e di forniture aeroportuali nonché Skyguide. Ad eccezione di Skyguide (circa 2000 persone), gli oneri finanziari e in termini di personale saranno contenuti, poiché il numero di controlli sarà limitato (non più di due persone per servizio titolare del trattamento dati). I costi sono stabiliti dai servizi cantonali di polizia e attualmente si aggirano fra 30 e 120 franchi per persona da sottoporre a controllo.

Le imprese in questione dovranno avviare tempestivamente la collaborazione con i competenti servizi cantonali di polizia (onere organizzativo).

4 Aspetti giuridici

Costituzionalità

Il presente avamprogetto si basa sull’articolo 87 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza legislativa in materia di aviazione civile. La presente revisione di legge rientra nell’ambito di questa competenza della Confederazione.

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La prevista revisione della LNA riguarda diversi ambiti del traffico aereo nei quali la Svizzera si è impegnata a rispettare gli obblighi stabiliti da accordi internazionali. La Svizzera è legata da accordi con l’OACI, l’UE o con altri Paesi. Gli obblighi internazionali derivano principalmente dai seguenti due trattati:

– la Convenzione di Chicago;

– l’Accordo sul trasporto aereo CH-UE.

Oltre ai regolamenti UE menzionati nel presente rapporto, diversi altri atti normativi europei, la maggior parte dei quali di natura tecnica, sono vincolanti per la Svizzera, conformemente a quanto previsto dall’Accordo sul trasporto aereo CH-UE.

Per un’attuazione conforme al diritto internazionale le misure previste a livello nazionale dalla Svizzera devono essere compatibili con questi obblighi internazionali. È questo il caso, in linea di principio, per tutte le modifiche proposte nel quadro di questa revisione parziale della LNA.

L’unica eccezione è il disciplinamento concernente l’età massima dei piloti di elicottero, che viola il regolamento (UE) n. 1178/2011, anch’esso vincolante per la Svizzera in base all’Accordo sul trasporto aereo CH-UE. Se il Legislatore federale intende attuare la nuova norma in violazione del diritto internazionale, dovrà dare la sua approvazione esplicita, conformemente alla cosiddetta «prassi Schubert».

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