Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 9 pagine
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Riferimento: BFE-011.0-13/1/4
Commercio Svizzera chiede il mantenimento della quota di biogas del 20 per cento e il completamento con gas sintetico. Inoltre, ritiene che la regola di un clic dovrebbe già poter essere applicata se il cinque per cento della superficie pubblicitaria è occupato dalle prescrizioni dell’OEEne.
La VFAS ed economiesuisse chiedono l’abolizione dell’etichettaEnergia per le automobili. Se ciò non avvenisse, dovrebbero essere apportate in particolare le seguenti modifiche nell’OEEne: limitazione del campo d’applicazione ai veicoli con 1000 chilometri percorsi, riduzione delle prescrizioni nella pubblicità, nelle inserzioni, nei listini prezzi e nei configuratori online nonché esclusione dei veicoli senza CoC dalle prescrizioni dell’OEEne. Inoltre, la quota di biogas dovrebbe essere disciplinata nell’ordinanza sul CO2.
4.2. Revisione dell’ordinanza sull’energia nucleare (OENu)
I Cantoni AG, AR, BE, BL, GE, FR, NE, SO, SZ e TI, l’UDC e auto-suisse sono favorevoli alle modifiche dell’OENu previste nel progetto posto in consultazione. Nel suo parere la CSN sostiene che non risultano obiezioni alle modifiche pianificate nell’OENu in considerazione della sicurezza nucleare.
Nei loro pareri la NAGRA e ZWILAG sostengono che la valutazione completa della sicurezza prevista per tutti gli impianti nucleari contraddice le raccomandazioni dell’AIEA di svolgere queste valutazioni in base a un «graded approach». Le valutazioni previste non sarebbero proporzionate. La NAGRA afferma, inoltre, che una valutazione della sicurezza effettuata ogni dieci anni durante la fase di osservazione dei depositi in strati geologici profondi non sarebbe opportuna.
La NAGRA chiede, pertanto, che nell’OENu si rinunci all’aggettivo «completa» in riferimento alla valutazione della sicurezza e alla periodicità delle valutazioni. ZWILAG chiede di rinunciare completamente alla revisione parziale e al nuovo articolo 33a OENu. Eventualmente chiede anche che la revisione parziale sia limitata, in base al «graded approach», agli impianti nucleari in cui si maneggiano in conchiglie elementi di combustibile esausti e scorie radioattive generate in seguito al ritrattamento.
4.3. Revisione dell’ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC) e dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC)
4.3.1 Idrogeno
4.3.1.1 Richieste in merito al progetto nel suo complesso
La CdEN nonché i Cantoni AI, AG, AR, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SH, SO, SG, TI, TG, UR, VD e VS accolgono in linea di principio con favore le modifiche proposte, ponendo tuttavia alcune domande specifiche. I Cantoni BE, NE, SZ e ZG approvano il progetto proposto nella sua integrità. I Cantoni BL, NW e ZH prendono atto del progetto senza pronunciarsi in merito. Gli altri Cantoni non hanno preso posizione sulla revisione.
Per quanto concerne i partiti politici, l’UDC sostiene le modifiche proposte nella loro integrità, mentre gli altri partiti non si sono pronunciati in merito.
La SSIGA, Gaznat SA, Linde Gas Schweiz AG, Swissgas AG, Transitgas AG, l’ASIG, Alpiq Holding AG, Axpo Power AG, Groupe E SA, routesuisse, H2-HUB Schweiz, Hydrospyder AG, Swisscleantech e l’Associazione dei produttori di H2 sostengono in linea di principio gli obiettivi prefissati, chiedendo tuttavia una semplificazione nell’applicazione delle regole dell’OSITC.
Pro Natura, WWF Svizzera, la FSE, S.A.F.E. e Topten non si oppongono alle modifiche, tuttavia propongono delle aggiunte. Per altri motivi anche H2 Bois SA formula delle precisazioni.
Anche diversi cittadini privati prendono posizione sulle modifiche suggerendo diversi miglioramenti.
4.3.1.2 Richieste in merito a singole disposizioni
4.3.1.2.1 Ripartizione delle competenze (art. 3 cpv. 1 OITC)
La CdEN e la maggior parte dei Cantoni sostengono la nuova ripartizione delle competenze, fatta salva la questione dell’utilità di una nuova distinzione specifica per l’idrogeno. La SSIGA approva questi criteri
5/9 BFE-D-32B43401/285